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  QUANDO IL PENSIONATO LAVORA  
 
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26.01.2001
 
 

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  PENSIONI DI VECCHIAIA
  INVALIDITÀ

  PER CHI È ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

  PER CHI È TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ DAL 1.1.95

  DAL 1° GENNAIO 2001
  NIENTE TRATTENUTE
  RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ
  PENSIONI DI ANZIANITÀ

  PER CHI È ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

  PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DOPO IL 1994 E FINO AL  30.9.1996
  PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.10.1996 AL 31.12.1996
  PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.1.1997 AL 31.12.1997
  AZIENDA O INPS

  PENSIONE CONTRIBUTIVA


La disciplina che regola il cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente, ha subito una profonda innovazione a decorrere dal gennaio 1994.
Ecco le norme attualmente vigenti:


 
A - PENSIONI DI VECCHIAIA

Dal 1° gennaio 2001 sono completamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente. Questa norma si applica anche alle pensioni di vecchiaia che hanno decorrenza anteriore, a partire dalle quote di pensione in pagamento dal 1°.1.2001
  
 
B - INVALIDITÀ

1 - PER CHI È ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

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PENSIONE

MISURA DELLA TRATTENUTA MENSILE

Lavoro Dipendente

Lavoro Autonomo

Invalidità

50% della quota eccedente il trattamento minimo

nessuna

 

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2 - PER CHI È TITOLARE DI ASSEGNO DI INVALIDITÀ DAL 1.1.95

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MISURA DELLA TRATTENUTA MENSILE

Lavoro Dipendente

Lavoro Autonomo

50% della quota eccedente
il trattamento minimo

30% della quota eccedente il trattamento minimo e non oltre il 30% del reddito (*)


(*)Attenzione, la misura della trattenuta – indicata in tabella – decorre dal 1° gennaio 2001.
Fino al 31.12.2000 la trattenuta era pari a quella indicata per il lavoro dipendente (50% della quota eccedente il trattamento minimo).

3 - DAL 1° GENNAIO 2001

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Dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità liquidati con 40 anni di contribuzione sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e lavoro dipendente. Resta valida peraltro la riduzione descritta al punto 4.
Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione mobilità, ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purchè utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.

 

NIENTE TRATTENUTE

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In alcuni casi il divieto di cumulo pensione di vecchiaia, di invalidità e assegno di invalidità con i redditi da lavoro, non trova applicazione. Ecco quali sono i casi:
*   pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare. L'esclusione in parola è correlata soltanto alla durata complessiva nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine; in caso di superamento nel corso dell'anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l'esclusione dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate
*   pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2001 pari a £ 9.605.700 annue). L'esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente dal reddito
*   pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private
*   pensionati occupati in qualità di operai agricoli 
*   pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari
*   pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n.31 CEE, n.11 CEEA dei Consigli del 18.12.61 come modificato dal regolamento CEE, EURATOM, CECA, n.259 del Consiglio del 20.2.68 e successive modificazioni
*   pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione 
*   pensionati che svolgono funzioni di giudici onorari aggregati per le indennità percepite per l'esercizio delle loro funzioni 
*   pensionati che svolgono funzioni di giudici tributari;
*   pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive (indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei ecc.)

  

4 - RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ

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A partire dal 1° settembre 1995 i titolari di assegno di invalidità che percepiscono redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa di importo superiore a determinati limiti subiscono ulteriori riduzioni:

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO

LA MISURA DEI REDDITI

25% dell'importo

quando i redditi sono superiori a 4 volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio
(per il 2001 è pari a £ 38.498.200)

50% dell'importo

quando i redditi sono superiori a 5 volte l'importo del trattamento minimo al 1° gennaio
(per il 2001 è pari a £ 48.122.750)

    

ATTENZIONE

 

Si applicano sull'assegno dapprima le riduzioni del 25% o 50% (a seconda dei casi) e poi sulla rimanenza, semprechè sia di ammontare superiore al minimo, si applicano le trattenute giornaliere indicate nelle tabelle di cui al punto 2. Se l'assegno di invalidità è stato liquidato con 40 anni di contribuzione ovviamente si applicano solo le riduzioni.
Quando il titolare di assegno di invalidità compie l'età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), si applica la disciplina del cumulo in vigore per i pensionamenti di vecchiaia dal mese successivo a quello di compimento dell'età. Da questa data sono interamente cumulabili i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo anche per le pensioni liquidate con meno di 40 anni di anzianità.
    

Pensioni di inabilità, di reversibilità e assegno di invalidità
Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1.7.2000 in poi sono cumulabili con la rendita vitalizia, in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata dall'INAIL.
Le pensioni con decorrenza anteriore, che in base alla legge 335/95 di riforma delle pensioni sono state sospese o ridotte, sono incumulabili con le rendite INAIL fino alla data del 30.6.2000; dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.

  

 C - PENSIONI DI ANZIANITÀ

Dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità:

liquidate con almeno 40 anni di contributi sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro autonomo e dipendente;
liquidate con meno di 40 anni:
a sono totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente;
 
b sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota eccedente il trattamento minimo (per il 2001 è pari a L.738.900), entro i limiti del 30% del reddito. Fanno eccezioni le pensioni indicate di seguito che fruiscono di un trattamento più favorevole.

Ai fini del calcolo dei 40 anni di contributi si tiene conto di tutta la contribuzione versata, obbligatoria, da riscatto, volontaria, figurativa (servizio militare, malattia, cassa integrazione mobilità, ecc.) anche se successiva alla decorrenza della pensione, purchè utilizzata nella liquidazione di supplementi di pensione.
 

1 - PER CHI È ANDATO IN PENSIONE ENTRO IL 1994

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PENSIONE

MISURA DELLA TRATTENUTA MENSILE

Lavoro Dipendente

Lavoro Autonomo

Anzianità

100% della pensione

nessuna

 

2 - PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DOPO IL 1994 E FINO AL  30.9.1996

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Sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30.9.96 (31.12.1996 per le gestioni dei lavoratori autonomi) i cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione entro il 1994.

3 - PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.10.1996 AL 31.12.1996

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Sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo:
 
0

a

 

le pensioni liquidate nella gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti se liquidate con 35 anni di contribuzione e 52 anni di età (o in alternativa 36 anni di contributi a prescindere dall'età) entro il 30.9.96, tenendo presente che, in entrambi i casi, i 35 anni di contributi devono essere maturati al 31.12.94;
  

0

b

 

le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi se liquidate sulla base di 35 anni di contributi al 31.12.94;

 

4 - PER CHI È ANDATO IN PENSIONE DALL' 1.1.1997 AL 31.12.1997

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0

a

 

Le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono totalmente cumulabili se liquidate con 36 anni di contributi al 30.9.96 o con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30.9.96 (i 35 anni di contributi in entrambi i casi devono essere comunque maturati al 31.12.94);
  

0

b

 

Le pensioni liquidate nella gestione dei lavoratori autonomi sono totalmente cumulabili se liquidate con 35 anni di contributi entro il 31.12.94 e al 30.9.96, 35 anni di contributi più il requisito dell'età di 55 anni;

  
Part-time
Esiste una possibilità di cumulare la pensione con la retribuzione per coloro che decidono di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time in misura non inferiore a 18 ore settimanali, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale. Il lavoratore-pensionato percepisce così parte della pensione, in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione della pensione viene effettuata anche nel caso in cui la pensione sia stata liquidata con 40 anni di contribuzione; in ogni caso, non può andare al di sotto del 50% della pensione stessa.
   

AZIENDA O INPS

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In caso di cumulo pensione-redditi da lavoro dipendente, la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro il quale ha l'obbligo di versarla all'INPS.
In caso di cumulo con redditi da lavoro autonomo la quota di pensione non cumulabile è trattenuta direttamente dall'INPS in due momenti (in acconto e a saldo) in base ai redditi dichiarati dal pensionato lavoratore. Quest'ultimo deve presentare una doppia dichiarazione: nella prima deve indicare il reddito presunto dell'anno, nella seconda (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef) il reddito effettivamente percepito nello stesso anno.
Sulla base delle indicazioni del pensionato l'INPS stabilisce la misura della trattenuta.
 

PENSIONE CONTRIBUTIVA

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Cambiano le regole del cumulo pensione-reddito per tutti coloro che liquidano la pensione di vecchiaia contributiva. I nuovi criteri sono stabiliti esclusivamente in base all'età del pensionato. La tabella sottostante semplifica e chiarisce i criteri da applicare.
     

PRIMA DEI 63 ANNI DAI 63 ANNI IN POI

Chi svolge lavoro dipendente
Perde l'intera pensione

Lavoro dipendente e autonomo
Si perde la metà della quota che eccede la pensione minima
Chi svolge lavoro autonomo
Perde la metà della quota che eccede il trattamento minimo
       

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