La legge di riforma esclude che si applichi ancora il beneficio della integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione
contributiva. Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dal 1° gennaio 1996 in poi non può più avere la pensione al minimo: la
rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.
Per il trattamento minimo delle pensioni in regime
internazionale vedi la voce "Come si calcola la pensione"
al capitolo "LE PENSIONI INTERNAZIONALI".
I titolari di uno o più
trattamenti pensionistici, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo
del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad ottenere un importo
aggiuntivo di lire 300.000 da corrispondere a partire da dicembre 2001 con la
tredicesima mensilità o, comunque, con l'ultima quota di pensione corrisposta. Per
ottenere il pagamento ci sono due condizioni da rispettare: una riguarda
l'importo della pensione, l'altra riguarda il reddito complessivo del pensionato
e del coniuge. A - Importo della pensione L'importo
aggiuntivo può essere pagato in misura intera se l'importo complessivo delle
pensioni non supera il trattamento minimo che per il 2001 è di lire 9.605.700.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle pensioni è superiore a 9.605.700
lire ma non a lire 9.905.700 l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura
ridotta, fino ad arrivare a questo limite. B -
Reddito
-
Il pensionato non coniugato deve avere un
reddito, assoggettabile all'Irpef, non superiore a una volta e mezza il
trattamento minimo, che per il 2001 è pari a lire 14.408.550.
-
Il pensionato coniugato deve avere un reddito
complessivo personale, assoggettabile ad Irpef, non superiore a lire
14.408.550 e il reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a tre
volte l'importo del trattamento minimo che per il 2001 è pari a lire
28.817.100.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli
previsti per il trattamento minimo. |