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  L'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'  
 
Aggiornamento al
11.12.2000
 
 

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  QUANDO SI HA DIRITTO

  DA QUANDO DECORRE L'ASSEGNO

  QUANDO SI COMPIE L'ETA' PENSIONABILE

  REDDITI DA LAVORO

  INTEGRAZIONE AL MINIMO

  QUALI REDDITI SI CALCOLANO

  QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO

  ASSEGNO DI INVALIDITA' E RENDITA INAIL

  DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

  I DOCUMENTI CHE SERVONO

  IL RICORSO


QUANDO SI HA DIRITTO

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Quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - INFERMITA'
fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore.

2 - CONTRIBUTI
260 contributi settimanali, pari a 5 anni, di cui almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda.

3 - ASSICURAZIONE
essere assicurato presso l'INPS da almeno 5 anni.
  

DA QUANDO DECORRE L'ASSEGNO

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Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'assegno ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.
  

QUANDO SI COMPIE L'ETA' PENSIONABILE

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Al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, purché l'interessato abbia cessato l'attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.
In caso contrario, viene mantenuto in pagamento l'assegno di invalidità.
  

REDDITI DA LAVORO

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La riforma del sistema pensionistico prevede che l'assegno di invalidità è soggetto a riduzione nel caso in cui il titolare percepisce redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa (vedi "
Quando il pensionato lavora")
  

INTEGRAZIONE AL MINIMO

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Nel caso in cui l'assegno risulti di importo molto modesto e l'interessato abbia bassi redditi, l'importo della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (£ 659.650  nel 2001), e comunque non può superare l'importo del trattamento minimo (£ 738.900   nel 2001).
   
I limiti di reddito annui entro i quali è possibile ottenere le integrazioni sono i seguenti:
  

ANNO

PENSIONATO SOLO PENSIONATO CONIUGATO

1996

L. 12.480.000

L. 18.720.000

1997

L. 12.966.200 L. 19.449.300

1998

L. 13.187.200 L. 19.780.800
1999 L. 16.025.100 L. 24.037.650
2000 L. 16.749.200 L. 25.123.800
2001 L. 17.150.900 L.25.726.350

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QUALI REDDITI SI CALCOLANO

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>   Redditi soggetti all'IRPEF (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc...)
>   i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi.
  

QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO

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>   La casa di proprietà in cui si abita
>   Redditi esenti da IRPEF (pensioni ai mutilati ed invalidi civili, ciechi e sordomuti, sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici)
>   Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi derivanti da depositi bancari o postali, Bot e CCT, vincite e premi, ecc...)  
>   le pensioni di guerra 
>   l'importo a calcolo dell'assegno di invalidità da integrare.
  

ASSEGNO DI INVALIDITA' E RENDITA INAIL

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Se l’INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’assegno di invalidità non può essere pagato Se però la rendita INAIL è di importo inferiore all’assegno INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1° settembre 1995 anche alle pensioni già esistenti.
Il pagamento degli assegni non viene però bloccato: essi continuano ad essere corrisposti agli interessati con “la cristallizzazione” dell’importo maturato al 1° settembre e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.

  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
  

I DOCUMENTI CHE SERVONO

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>   Modulo di domanda (IO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato
>   modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS
>   certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di assegno ordinario di invalidità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

*   Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
*   Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
*   Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.