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  L'ASSEGNO SOCIALE  
 
Aggiornamento al
11.12.2000
 
 

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  QUANDO SI HA DIRITTO

  IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE

  COME INFLUISCE IL REDDITO PER IL 2000

  REQUISITI PER IL REDDITO

  QUALI REDDITI SI CALCOLANO

  NON COSTITUISCONO REDDITO

  MAGGIORAZIONI SOCIALI
  LIMITI DI REDDITO

  IL RICORSO


La legge di riforma del sistema pensionistico ha sostituito, a decorrere dal 1.1.1996, la pensione sociale con l'assegno sociale.
  

QUANDO SI HA DIRITTO

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Quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - ETA'
65 anni

2 - CITTADINANZA
italiana
Sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini di uno Stato della Unione europea purché abbiano lavorato in Italia.

3 - RESIDENZA
effettiva ed abituale in Italia.
Il trasferimento all'estero della residenza fa perdere il diritto all'assegno.

4 - REDDITO
mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Per il diritto all'assegno si considera anche il reddito del coniuge.
  

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IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE

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Le misure mensili dell'assegno sociale sono:

   01.01.1996

  L. 480.000
   01.01.1997   L. 498.700
   01.01.1998   L. 507.200
   01.01.1999   L. 616.350
   01.01.2000   L. 644.200
   01.01.2001   L. 659.650


Per l'anno 2001,  l'importo complessivo dell'assegno sociale, esente da imposta, è pari a £ 8.575.450 e non è reversibile.
Dal 1° gennaio 2001 è previsto il pagamento aggiuntivo di maggiorazioni sociali nella misura di 25.000 o 40.000 lire al mese (vedi dopo).

  

COME INFLUISCE IL REDDITO PER IL 2001

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PENSIONATO SOLO

   reddito zero

  assegno intero
   reddito inferiore a £ 8.575.450   assegno ridotto
   reddito superiore a £ 8.575.450   non spetta l'assegno

  

PENSIONATO CON CONIUGE
   reddito zero   assegno intero
   reddito da zero lire a £ 17.150.900
   (Esempio)
  assegno ridotto
   reddito superiore a  £ 17.150.900   non spetta l'assegno

  
Esempio
Reddito globale di 10 milioni: spetta l'assegno di 7.150.900 lire indipendentemente da chi è titolare del reddito. Il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei 2 coniugi riferiti all'anno di decorrenza dell'assegno.
  

REQUISITI PER IL DIRITTO

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Per avere diritto all'assegno sociale si deve tenere conto dei redditi del richiedente e del coniuge. Se la somma dei due redditi è superiore ai limiti suddetti non spetta l'assegno sociale.
Il diritto all'assegno sociale è subordinato alla condizione che l'interessato, se non coniugato, sia sprovvisto di redditi propri, o possegga redditi di importo inferiore a quello dello stesso assegno sociale. In questo caso la prestazione è attribuita in misura ridotta.
A differenza di quanto previsto per la pensione sociale l'assegno, o una quota di esso, spetta anche nel caso in cui il richiedente abbia un reddito personale di importo superiore al limite individuale, purchè il reddito complessivo cumulato sia inferiore al relativo limite di legge.
Per avere diritto all'assegno sociale si deve fare riferimento ai redditi dell'anno in cui si chiede. Dal momento che non è possibile sapere a priori quale sarà il reddito dell'intero anno, l'interessato deve presentare all'INPS una dichiarazione del reddito presunto sulla base di quello realizzato nell'anno precedente; quindi l'assegno viene pagato provvisoriamente.
Nell'anno successivo - in base alla denuncia dei redditi dell'anno precedente - l'INPS provvede al conguaglio di quanto pagato rispetto alla somma dovuta.

  

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QUALI REDDITI SI CALCOLANO

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Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura.
Vediamo quali :
  

*   Redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato, ecc.)
*   Redditi esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussidi corrisposti dallo stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri) 
*   Pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti  
*   Pensioni di guerra 
*   Rendite vitalizie pagate dall'INAIL
*   Pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva 
*   Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private) 

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*   Redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni)
*   Assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile
*   L'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente
  

NON COSTITUISCONO REDDITO

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*   I trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi
*   Le competenze arretrate soggette a tassazione separata 
*   Il proprio assegno sociale
*   La casa di proprietà in cui si abita
*   La pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale
*   I trattamenti di famiglia
*   Le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità 
*   L'indennità di comunicazione per i sordomuti
*   L'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti
  

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L'assegno può essere ridotto fino ad un massimo del 50% nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.
  

La finanziaria 2001 prevede aumenti per i titolari di assegno sociale che abbiano un'età compresa tra i 65 e i 75 anni (25.000 lire al mese) o che abbiano un'età superiore ai 75 anni (40.000 lire al mese). I soggetti, per ottenere la maggiorazione, devono essere in possesso di redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge. La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta a seconda della situazione reddituale del richiedente e del coniuge non separato legalmente.
 

LIMITI DI REDDITO

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Pensionati che hanno un'età compresa tra i 65 e i 75 anni
L'importo della maggiorazione è di L.25.000 per tredici mensilità.
 

LIMITE DI REDDITO
PERSONALE

LIMITE DI REDDITO CUMULATO COL CONIUGE

Fino a L. 8.575.450
Maggiorazione intera

Fino a L. 18.181.150
Maggiorazione intera

da L. 8.575.451 a L. 8.900.450
Maggiorazione ridotta

da L. 18.181.151 a L. 18.506.150
Maggiorazione ridotta


Pensionati ultrasettantacinquenni
L'importo della maggiorazione è di L.40.000 per tredici mensilità
 

LIMITE DI REDDITO
PERSONALE

LIMITE DI REDDITO CUMULATO COL CONIUGE

Fino a L. 8.575.450
Maggiorazione intera

Fino a L. 18.181.150
Maggiorazione intera

da L. 8.575.451 a L. 9.095.450
Maggiorazione ridotta

da L. 18.181.151 a L. 18.701.150
Maggiorazione ridotta

 

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di assegno sociale venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

*   Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
   
*   Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
   
*   Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
   

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.