La legge (n.74/1987) prevede inoltre che il coniuge
divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge.
In questi casi, però, l'INPS non paga autonomamente la pensione, ma deve attendere una specifica sentenza del Tribunale che
"divide" la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
La sentenza 419/99 della Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni per calcolare la quota
proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge, non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire. Il
giudice deve valutare anche altri importanti elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite
per poter effettuare un'equa ripartizione.
2 - ai figli
(legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
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