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  LA PENSIONE AI SUPERSTITI  
 
Aggiornamento al
02.02.2001
 
 

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  DUE TIPI DI PENSIONE: DI REVERSIBILITA' / INDIRETTA

  A CHI SPETTA: CONIUGE / FIGLI / GENITORI / FRATELLI

  NIPOTI

  REQUISITI DEL CARICO

  INDENNITA' UNA TANTUM

  IN CHE MISURA SPETTA LA PENSIONE

  CUMULO DELLA PENSIONE CON ALTRI REDDITI

  RENDITE INAIL

  DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

  DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

  I DOCUMENTI CHE SERVONO

  SE IL CONIUGE SI RISPOSA

  IL RICORSO


DUE TIPI DI PENSIONE

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La pensione ai superstiti può essere:

1 - DI REVERSIBILITA'
se il defunto è già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità)

2 - INDIRETTA
se il defunto alla data del decesso ha i vecchi requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia e cioè almeno 15 anni
     

oppure

  
è assicurato e versa contributi da almeno 5 anni di cui 3 anni versati nei cinque anni precedenti la data della morte. Ai soli fini del perfezionamento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione si considerano utili anche i periodi di titolarità dell'assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
     

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A CHI SPETTA

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La pensione spetta:

1 - al coniuge, anche se separato.
Se tuttavia, il coniuge è separato con "addebito" (cioè per colpa) può ottenere la pensione ai superstiti solo se è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale.
Anche il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti purché ricorrano le seguenti condizioni:
  

*   sia titolare di assegno di divorzio  
*   non si sia risposato  
*   l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  

La legge (n.74/1987) prevede inoltre che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si è risposato e sia in vita il nuovo coniuge.
In questi casi, però, l'INPS non paga autonomamente la pensione, ma deve attendere una specifica sentenza del Tribunale che "divide" la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.
La sentenza 419/99 della Corte Costituzionale ha stabilito che il criterio della durata temporale dei due matrimoni per calcolare la quota proporzionale di pensione spettante al coniuge superstite e all'ex-coniuge, non è l'unico criterio che il tribunale deve seguire. Il giudice deve valutare anche altri importanti elementi quali la posizione economica del coniuge divorziato e quella del coniuge superstite per poter effettuare un'equa ripartizione. 

2 - ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore, siano:
  

*   minori di 18 anni  
*   studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa   

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*   studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa   
*   inabili di qualunque età e a carico del genitore
    

ATTENZIONE


La sentenza 42/99 della Corte Costituzionale ha stabilito che i figli studenti titolari di pensione di reversibilità a carico del genitore qualora svolgano attività lavorative precarie e saltuarie per le quali percepiscono un piccolo reddito che può migliorare momentaneamente la situazione economica, non perdono la qualifica prevalente di studente e di conseguenza continuano ad avere diritto alla quota di pensione di reversibilità.
       

  NIPOTI

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La Corte Costituzionale con sentenza 180/99 ha equiparato ai figli legittimi e legittimati, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti, includendoli tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti. Per quanto riguarda la vivenza a carico richiesta dalla sentenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai 18 anni occorrono le seguenti condizioni:
    

a una situazione di bisogno del superstite determinata dalla sua condizione di non autosufficienza economica
    
b il mantenimento da parte del defunto. 

    
IN MANCANZA DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI NIPOTI

3 - ai genitori
 

*   con almeno 65 anni di età non titolari di pensione e a carico del lavoratore deceduto.
   

IN MANCANZA DEL CONIUGE, DEI FIGLI, DEI NIPOTI E DEI GENITORI

4 - ai fratelli celibi e alle sorelle nubili che alla data della morte del lavoratore siano: 
 
*   inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni  
*   non titolari di pensione  
*   a carico del lavoratore deceduto
  


Per concedere la pensione ai figli ed equiparati maggiorenni studenti o inabili, l'INPS richiede il requisito del "carico" alla data del decesso del genitore.
Per il carico sono richieste le seguenti condizioni:
 
*   uno stato di bisogno del figlio superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica;
*   il mantenimento del figlio da parte del genitore o del nipote da parte del nonno.

I criteri seguiti dall'INPS per valutare il requisito del carico sono i seguenti:
 
*   per i figli ed equiparati maggiorenni studenti il limite di reddito è pari all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%: per il 2001 è di L.1.040.618 mensili;
 
*   per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito è quello adottato per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali: per il 2001 è pari a L.2.006.534 mensili;
 
*   per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, il limite di reddito è quello adottato per gli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento: per il 2001 e di L.2.823.864 mensili;
 

INDENNITA' UNA TANTUM

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Nel caso in cui non sussista il diritto alla pensione di reversibilità, al coniuge superstite, o, in mancanza ai figli minori, studenti o inabili, spetta un'indennità "una tantum" in proporzione all'entità dei contributi versati a favore del defunto purché nei cinque anni antecedenti la data di morte risulti versato almeno un anno di contribuzione.
L'importo dell'indennità non può comunque essere inferiore a £ 43.200 né superiore a £ 129.600.
  

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IN CHE MISURA

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La misura della pensione del superstite di assicurato o di pensionato è pari al:
  

60%

    al coniuge

80%

    al coniuge e un figlio

100%

    al coniuge e due figli

  
Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli o i nipoti, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
  

  un figlio

70%

  due figli

80%

  tre o più figli

100%

  

  un genitore

15% 

  due genitori

30% 

  

  un fratello o sorella

15% 

  due fratelli o sorelle

30% 

  tre fratelli o sorelle

45% 

  quattro fratelli o sorelle

60% 

  cinque fratelli o sorelle

75% 

  sei fratelli o sorelle

90% 

  sette fratelli o sorelle

100% 

  
I nipoti hanno le stesse aliquote di reversibilità stabilite per i figli.
La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

  

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ATTENZIONE

 

  
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 495/93 le quote spettanti ai superstiti del titolare di pensione integrata al minimo vengono calcolate sull'importo effettivamente pagato al defunto. Le quote dovute ai superstiti di assicurato vengono calcolate sulla pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, comprensiva dell'eventuale integrazione al trattamento minimo.
  

CUMULO PENSIONE CON ALTRI REDDITI

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La riforma delle pensioni ha apportato delle novità in regime di cumulo; infatti se il pensionato possiede altri redditi la pensione viene ridotta del:
  

25%

se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo che per il 2001 è pari a
L.
28.873.650

40%

se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2001 è pari a
L. 38.498.200

50%

se il pensionato oltre la pensione ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2001 è pari a
L. 48.122.750
  

  
Non costituiscono reddito:
  

*   i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi  
*   la casa di proprietà in cui si abita  
*   le competenze arretrate soggette a tassazione separata  
*   la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è titolare
  

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ECCEZIONE

 

  
Se titolari della pensione sono anche i figli minori studenti o inabili, l'importo può essere cumulato con qualsiasi reddito.
  

RENDITE INAIL

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Le pensioni ai superstiti che decorrono dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia, in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata dall'INAIL.
Le pensioni con decorrenza anteriore, che in base alla legge 335/95 di riforma delle pensioni sono state sospese o ridotte, sono incumulabili con le rendite INAIL fino alla data del 30.6.2000; dal 1.7.2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia.

  

DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

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Dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
  

DOCUMENTI CHE SERVONO

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*   Modulo di domanda (S01) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato   

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*   atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio   
*   libretto di pensione del defunto, se era già pensionato   
*   certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS
  

SE IL CONIUGE SI RISPOSA

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In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità.
Nello stesso tempo viene disposta in favore del coniuge superstite la liquidazione della cosiddetta "doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo spettante alla data del nuovo matrimonio. La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono nuovo matrimonio devono presentare all'INPS un'apposita domanda, allegando il certificato di matrimonio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti notizie:  

>   dati anagrafici  
>   numero della pensione  
>   data del matrimonio  

Con la domanda devono essere restituiti il libretto ed il certificato di pensione (mod.Obis/M).
Se esistono figli minori che percepiscono, insieme al genitore, la pensione di reversibilità, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota se il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione.
Per ottenere questo aumento, è necessario presentare all'INPS apposita documentazione che attesti l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.

  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  

*   Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
*   Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
*   Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
   

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.