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  LA PENSIONE DI INABILITA'  
 
Aggiornamento al
15.01.2001
  
 

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  QUANDO SI HA DIRITTO

  INCOMPATIBILITA'

  BONUS DI CONTRIBUTI

  PENSIONE DI INABILITÀ E RENDITA INAIL

  DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

  DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

  I DOCUMENTI CHE SERVONO

  ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA
  ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ

  IL RICORSO


QUANDO SI HA DIRITTO

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Quando si verificano le seguenti condizioni:

1 - INFERMITÀ
fisica o mentale, accertata dai medici dell'INPS, tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro


2 - ANZIANITÀ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA

260 contributi settimanali, pari a 5 anni di assicurazione, dei quali almeno 156 (3 anni) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
  

INCOMPATIBILITÀ

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É incompatibile con la pensione:
  

*   l'attività lavorativa dipendente
     
*   l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni)
  

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*   l'iscrizione negli albi professionali.
  

BONUS DI CONTRIBUTI

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La pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli compresi tra la decorrenza del pensionamento e la data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico per i lavoratori dipendenti resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni complessivi.
Per le pensioni di inabilità i cui titolari hanno al 31.12.1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, la maggiorazione convenzionale è determinata con il nuovo sistema contributivo aggiungendo tutti gli anni che mancano, fino ad arrivare all'età pensionabile di 60 anni, età fissata in generale, indipendentemente dal sesso e dalla gestione di appartenenza.
  

PENSIONE DI INABILITÀ E RENDITA INAIL

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Se l’INAIL liquida una rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la pensione di inabilità non può essere pagata. Se però la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni. Questa normativa si applica dal 1° settembre 1995 anche alle pensioni già esistenti.
Il pagamento di queste pensioni non viene però bloccato: esse continuano ad essere corrisposte agli interessati con “la cristallizzazione” dell’importo maturato al 1° settembre e con riassorbimento delle eccedenze sui futuri miglioramenti.
  

DA QUANDO DECORRE LA PENSIONE

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Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda

oppure

dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività

oppure

dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.

 

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DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
  

I DOCUMENTI CHE SERVONO

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>   Modulo di domanda (Inab.1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato  
>   modello SS3, compilato dal medico del lavoratore da richiedere a qualunque ufficio INPS  
>   certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
    

ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

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I pensionati di inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.
L'assegno di assistenza, che è concesso a domanda dell'interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità, non è reversibile e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o a quello di perfezionamento dei requisiti insorti successivamente a tale data.
Dal 1° luglio 2000 l'assegno di assistenza è pari a £ 715.000 mensili.
  

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ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ

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L'assegno non spetta:
  

1   per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione
  
2   nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione

  
L'assegno è incompatibile:   

>   con l'assegno mensile corrisposto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale e continuativa  

  
L'assegno è ridotto:   

>   per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di pensione di inabilità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

*   Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda  
*   Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno  
*   Presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.