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  LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
PER I LAVORATORI AUTONOMI
 
 
Aggiornamento al 11.12.2000
 
 

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  QUANDO SI HA DIRITTO

  LE "FINESTRE"

  DOVE PRESENTARE DOMANDA
  I DOCUMENTI CHE SERVONO
  IL RICORSO

QUANDO SI HA DIRITTO

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Quando si verificano le seguenti condizioni

1 - CONTRIBUZIONE
35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con le età indicate al punto 2. Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione eventualmente acquisiti per svolgimento di lavoro dipendente (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi).

  
2 - ETÀ
58 anni dal 1° gennaio 2001.
A qualunque età con 40 anni di contribuzione. Nel calcolo di tale anzianità si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto sopra, non è utile per il diritto

3 - ATTIVITÀ
Possono continuare a svolgere attività lavorativa non subordinata
    

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LE "FINESTRE"

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Non basta aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette " finestre d'uscita" fissando le decorrenze per il pensionamento.
Le finestre di accesso alla pensione sono diverse a seconda che l'interessato abbia meno di 40 anni o ne abbia almeno 40.

A - CON MENO DI 40 ANNI
Nel primo caso le finestre fino all'anno 2001 sono le seguenti:
  

DATA ENTRO LA QUALE
MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE
31.03.1999   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.02.2000
30.06.1999   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.05.2000
30.09.1999   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.08.2000
31.12.1999   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.11.2000
31.03.2000   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.02.2001
30.06.2000   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.05.2001
30.09.2000   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.08.2001
31.12.2000   35 anni di contributi +
  57 anni di età
01.10.2001
31.03.2001   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.10.2001
30.06.2001   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.01.2002
30.09.2001   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.04.2002
31.12.2001   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.07.2002
31.03.2002   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.10.2002
30.06.2002   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.01.2003
30.09.2002   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.04.2003
31.12.2002   35 anni di contributi +
  58 anni di età o
  40 anni di contributi
01.07.2003

 

B - CON ALMENO 40 ANNI

I lavoratori autonomi che raggiungono invece i 40 anni di anzianità  lavorativa, a prescindere dall'età anagrafica, possono accedere al pensionamento con un anticipo di quattro mesi.
Le finestre  fino all'anno 2001 sono le seguenti:

DATA ENTRO LA QUALE
MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE
30.06.1999   40 anni di contributi 01.01.2000
30.09.1999   40 anni di contributi 01.04.2000
31.12.1999   40 anni di contributi 01.07.2000
31.03.2000   40 anni di contributi 01.10.2000
30.06.2000   40 anni di contributi 01.01.2001
30.09.2000   40 anni di contributi 01.04.2001
31.12.2000   40 anni di contributi 01.07.2001
31.03.2001   40 anni di contributi 01.10.2001
30.06.2001   40 anni di contributi 01.01.2001
30.09.2001   40 anni di contributi 01.04.2002
31.12.2001   40 anni di contributi 01.07.2002

DAL 2001

Dal 2001 i lavoratori autonomi per poter accedere alla pensione di anzianità dovranno avere 58 anni di età e 35 di contribuzione o a prescindere dall'età 40 anni di contributi, in entrambi i casi le finestre sono le seguenti: 
    

DATA ENTRO LA QUALE
SI MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA
PENSIONE

   1° trimestre dell'anno    dal 1° OTTOBRE dello stesso anno
   2° trimestre dell'anno    dal 1° GENNAIO dell'anno successivo
   3° trimestre dell'anno    dal 1° APRILE dell'anno successivo
   4° trimestre dell'anno    dal 1° LUGLIO dell'anno successivo

  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
  

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I DOCUMENTI CHE SERVONO

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>   Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato
  
>   Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
     

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

*   presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
   
*   inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
   
*   presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.