I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER  
 

DISOCCUPAZIONE

 
 
Aggiornamento al
5.2.2001
 
 

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Sono validi i periodi di:
  

  successivi al 31 dicembre 1951 durante i quali è stata riscossa l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola
  
  successivi al 1° novembre 1974 durante i quali l'interessato ha avuto diritto al trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  
  di riscossione del trattamento speciale di disoccupazione per i dipendenti di aziende industriali non edili. L'accredito spetta soltanto per i periodi in cui l'importo del trattamento speciale comprende l'indennità di disoccupazione
  
  successivi al 1° settembre 1975 durante i quali i lavoratori delle aziende edili hanno riscosso il trattamento speciale di disoccupazione.
  

LE CONDIZIONI

 

  
É necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo di disoccupazione,
con un'unica eccezione: i periodi di riscossione del trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati e per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera.
  

COME SI OTTIENE L'ACCREDITO

 

  
I contributi figurativi sono accreditati direttamente dall'INPS senza bisogno di domanda.