I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER  
 

MALATTIA E INFORTUNIO

 
 
Aggiornamento al
05.02.2001
 
 

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Sono validi i periodi di malattia e inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio di durata non inferiore a 7 giorni.
Dal 1° gennaio 1997 cambiano i criteri per la valutazione ai fini pensionistici delle assenze per malattia.
Le assenze per malattia senza retribuzione, attualmente riconosciute per 52 settimane nell'intera vita lavorativa,  salgono al ritmo di 2 mesi ogni 3 anni sino a raggiungere il tetto di 22 mesi nel triennio 2009-2011; ad esempio nel triennio 2000-2002 sono riconosciute 70 settimane (16 mesi).
  

I DOCUMENTI DA PRESENTARE

 

  
Per le malattie subite prima del 1° gennaio 1980 e, per quelle non indennizzate dall'INPS, anche per i periodi successivi, è necessario presentare:

Se l'interessato è assistito da strutture pubbliche:
  

  la certificazione dell'Ente mutualistico o dell'ospedale pubblico.

  
Se l'interessato è assistito da strutture private:
  

  la denuncia medica di malattia entro 60 giorni dal suo inizio e la denuncia medica di cessazione entro 15 giorni dalla guarigione.
  

LE CONDIZIONI

 

  
É necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo di malattia.
  

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COME SI OTTIENE L'ACCREDITO

 

  
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS a domanda dell'interessato.