libretto

Notizie Utili ai Pensionati

 
     
  IL CALCOLO DELLA PENSIONE  
 
Aggiornamento al 12.09.2001 
 
 

Vai immediatamente a...

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Fondi Speciali

Altre Prestazioni

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

  SISTEMA RETRIBUTIVO

  RIVALUTAZIONE

  TABELLA COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

  SISTEMA CONTRIBUTIVO

  LA PENSIONE CONTRIBUTIVA


La legge di riforma del sistema pensionistico ha apportato un cambiamento sostanziale per quanto riguarda i nuovi criteri di calcolo delle pensioni: Infatti:
  

*   Per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema "contributivo"  
*   Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "retributivo"  
*   Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive)
  
Vediamo insieme i requisiti dei vari casi.
  

SISTEMA RETRIBUTIVO

Vai a inizio pagina

  
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni.
Dal 1° gennaio 1993 il decreto legislativo 503/92 ha introdotto il calcolo della pensione in due quote; una quota relativa alle anzianità maturate fino al 31.12.1992 e una quota calcolata con le anzianità maturate al 01.01.1993. Le quote sono calcolate nel seguente modo:
  

1 -

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ   CONTRIBUTIVA  
  INFERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992  

  
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile deve essere determinata con riferimento alle 260 settimane (5 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione.  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Fondi Speciali

Altre Prestazioni

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

  
Lavoratori autonomi
(coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti)
Il reddito pensionabile deve essere determinato con riferimento alle 520 settimane (10 anni) utili precedenti la decorrenza della pensione, aumentate dei periodi contributivi compresi tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese precedente la decorrenza della pensione
Per coloro che hanno contributi in varie gestioni (ad esempio, dei lavoratori dipendenti e degli artigiani), il calcolo va effettuato secondo le norme in vigore in ciascuna gestione, in relazione all'anzianità contributiva maturata in ognuna di esse.

  

2 -

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ   CONTRIBUTIVA  
  PARI O SUPERIORE A 15 ANNI AL 31 DICEMBRE 1992  

  
Lavoratori dipendenti
La retribuzione annua pensionabile viene determinata prendendo a base le ultime 520 settimane di contribuzione (10 anni) precedenti la decorrenza della pensione.
L'ampliamento da 5 a 10 anni del periodo utile per il calcolo della retribuzione pensionabile viene attuato con gradualità, in ragione del 50 per cento del numero di settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e il 31.12.95 e del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Lavoratori autonomi
Per le pensioni con decorrenza dal febbraio 1996 in poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito pensionabile è stato ampliato da 10 a 15 anni precedenti la decorrenza della pensione. L'ampliamento viene attuato con gradualità, in ragione del 66,6% delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la decorrenza della pensione.
  

RIVALUTAZIONE

Vai a inizio pagina

  
Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione e quelli dell'anno precedente, in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT con l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.
Si riportano nella seguente tabella i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota "A" per l'anzianità maturata fino al 31.12.92, e alla quota "B" per l'anzianità maturata dall'1.1.93.
I valori sono relativi all'anno 2001.

  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Fondi Speciali

Altre Prestazioni

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu
  

TABELLA CON I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE

  relativi alla QUOTA "A"
  per l'anzianità maturata fino al 31.12.92
  
  relativi alla QUOTA "B"
  per l'anzianità maturata dal 01.01.93

 
        

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Vai a inizio pagina

  
Il sistema contributivo prevede il calcolo della pensione, effettuato sull'insieme dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro durante l'intera vita assicurativa.
I contributi versati ogni anno vengono sommati insieme, al termine della vita lavorativa, per dare luogo alla base contributiva complessiva - che la legge chiama "montante individuale" - sulla quale si calcola la pensione.
I contributi vengono in ogni caso rivalutati ogni anno in base al prodotto interno lordo (PIL) per consentire al lavoratore di recuperare in parte la diminuzione del potere di acquisto della moneta.

Il montante viene moltiplicato per il "coefficiente di trasformazione" stabilito dalla legge in base all'età del lavoratore e in tal modo si ottiene la misura della pensione lorda annua.

Ecco i coefficienti di trasformazione:
  

ETA'

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

57

4,720% 

58

4,860% 

59

5,006% 

60

5,163% 

61

5,334% 

62

5,514% 

63

5,706% 

64

5,911% 

65

6,136% 

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Fondi Speciali

Altre Prestazioni

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

  
Per dare modo ai lavoratori di controllare la regolarità e l'esattezza dei contributi versati dall'azienda, l'INPS periodicamente  invia agli interessati un estratto conto sul quale è riportato l'importo contributivo versato in loro favore.
        

LAVORATORI SENZA UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95

 

  
La pensione viene calcolata interamente con il sistema contributivo.
  

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

 

INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95

 

  
In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31.12.95, in parte con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.
  

LAVORATORI CON UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

 

DI ALMENO 18 ANNI AL 31.12.95

 

  
La pensione viene calcolata interamente con il sistema retributivo.
  

ATTENZIONE

  
I lavoratori con un'anzianità contributiva al 31.12.1995 possono avvalersi di una "opzione" e cioè possono chiedere che la pensione venga liquidata con il sistema contributivo sempreché siano in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 successivi al 1995.
  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Fondi Speciali

Altre Prestazioni

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA

Vai a inizio pagina

  
Il mese di gennaio 2001 segna la prima tappa del sistema contributivo. Possono essere liquidate le pensioni con il nuovo sistema di calcolo. 
            

CALCOLO DELLA PENSIONE CONTRIBUTIVA

  
A chi si applica:

a

 

Il sistema di calcolo contributivo scatta in modo esclusivo per coloro che sono stati assunti dal 1° gennaio 1996 e che a questa data sono privi di contributi:

Lavoratori dipendenti privati e pubblici

 

 

 

Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri e parasubordinati)

b   Il nuovo sistema di calcolo scatta per tutti i lavoratori che vogliono optare per il contributivo e sono:
      Lavoratori che al 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni

Lavoratori che al 31.12.1995 hanno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni

      
Non si applica:
    Il sistema di calcolo contributivo non si applica:
Ai lavoratori che pur avendo i requisiti suddetti non esercitano la facoltà di optare

      
Montante contributivo:

 

 

I contributi versati dai neo assunti a partire dal 1° gennaio 1996 in poi, costituiscono il montante individuale del lavoratore. Ai fini del calcolo della pensione occorre

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o il reddito dei lavoratori autonomi

 

 

 

calcolare l'ammontare dei contributi di ogni anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota contributiva che è del 33% se si tratta di lavoratori dipendenti e del 20% se si tratta di lavoratori autonomi

 

 

 

determinare il montante individuale sommando i contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) calcolata dall'ISTAT.


L'importo della pensione è determinato applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni; tale requisito non occorre se l'anzianità contributiva dell'interessato è pari a 40 anni effettivi.