LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
PER I LAVORATORI DIPENDENTI
 
 
Aggiornamento al
29.01.2001
 
 

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  DOVE PRESENTARE DOMANDA
  I DOCUMENTI CHE SERVONO
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QUANDO SI HA DIRITTO

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Quando si verificano le seguenti condizioni

1 - CONTRIBUZIONE
35 anni di anzianità contributiva equivalenti a 1820 contributi settimanali con le età indicate al punto 2). Non vengono presi in considerazione i contributi figurativi per malattia e disoccupazione (tranne quelli per trattamento speciale di disoccupazione agricola e pochi altri casi).
A decorrere dal 1° gennaio 2001 nel calcolo dei contributi vengono presi in considerazione anche i contributi figurativi per trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai lavoratori licenziati.

 

  
2 - ETÀ
56 anni di età che raggiungeranno i 57 anni nel 2002 (vedi Tabella 1)  

oppure

a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 37 anni nel 2001 che gradualmente salirà a 40 anni (vedi Tabella 1).
Nel calcolo di tale anzianità si tiene conto di tutta la contribuzione accreditata, compresa quella che, come abbiamo visto sopra, non è utile per il diritto.

3 - ATTIVITÀ
cessazione dell'attività da lavoro dipendente.
  

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QUANDO SI PUÒ ANDARE IN PENSIONE

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Nella fase intermedia, il diritto alla pensione di anzianità si consegue come indicato nella sottostante tabella con il requisito dell'età anagrafica più 35 anni di contribuzione o, in alternativa con il requisito della sola anzianità contributiva che nell'anno 2001 è di 37 anni.   

  

Tabella 1
     

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
ANNO ETÀ ANAGRAFICA + ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SOLO
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2000

55 + 35 37

2001

56 + 35 37

2002

57 + 35 37

2003

57 + 35 37

2004

57 + 35 38

2005

57 + 35 38

2006

57 + 35 39

2007

57 + 35 39

dal 2008 in poi

57 + 35 40

    

LE "FINESTRE"

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Non basta avere maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per poter fruire del trattamento di anzianità. A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione - nella quasi totalità dei casi - non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
La legge 335/95 ha introdotto le cosiddette "finestre d'uscita" fissando le decorrenze per il pensionamento.
  

  
DAL 2000 IN POI
  

a

  se i requisiti sono raggiunti entro il 1° trimestre dell'anno la prima finestra utile è quella di luglio dello stesso anno
      

b

  se i requisiti sono raggiunti entro il 2° trimestre la finestra utile è quella di ottobre dello stesso anno
      

c

  se i requisiti sono raggiunti entro il 3° trimestre dell'anno la finestra è quella di gennaio dell'anno successivo
   

d

  se i requisiti sono raggiunti entro il 4° trimestre la finestra è quella di aprile dell'anno successivo.

  
Nella Tabella 2 sono indicate dettagliatamente le date di pensionamento per i lavoratori dipendenti fino all'anno 2004.
  

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Tabella 2
  

DATA ENTRO LA QUALE
MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE
30.09.1999  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2000  
31.12.1999  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2000  
31.03.2000  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2000 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2000
30.06.2000  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2000 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2000
30.09.2000  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2001  
31.12.2000  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2001  
31.03.2001  35 anni di contributi +
 56 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2001 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2001
30.06.2001  35 anni di contributi +
 56 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2001 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2001
30.09.2001  35 anni di contributi +
 56 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2002  
31.12.2001  35 anni di contributi +
 56 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2002  
31.03.2002

 35 anni di contributi +
 57 anni di età 
 oppure
  37 anni di contributi
 al 31.03 e 57 anni
 entro il 30.06.2002

01.07.2002  
30.06.2002  35 anni di contributi +
 57 anni di età 
 oppure
  37 anni di contributi
 al 30.06 e 57 anni
 entro il 30.09.2002
01.10.2002  
30.09.2002  35 anni di contributi +
 57 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2003  
31.12.2002  35 anni di contributi +
 57 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2003  
31.03.2003  35 anni di contributi +
 57 anni di età 
 oppure
 37 anni di contributi
 al 31.03 e 57 anni
 entro il 30.06.2003
01.07.2003  
30.06.2003  35 anni di contributi +
 57 anni di età 
 oppure
 37 anni di contributi
 al 30.06 e 57 anni
 entro il 30.09.2003
01.10.2003  
30.09.2003  35 anni di contributi +
 57 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2004  
31.12.2003  35 anni di contributi +
 57 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2004  
31.03.2004  35 anni di contributi +
 57 anni di età 
 oppure 
 38 anni di contributi
 al 31.03 e 57 anni
 entro il 30.06.2004
01.07.2004  

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ATTENZIONE

  
Il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando si maturano i requisiti di contribuzione e di età nelle date indicate nella colonna di sinistra, che per il 2001 sono di 56 anni di età e 35 anni di contributi, o, a prescindere dall'età, 37 anni di contributi. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i requisiti (35+56 o in alternativa 37 di contributi), ed ha perciò acquisito il diritto, non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha compiuto i 57 anni di età come indicato nella colonna di destra.
E ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.

    

OPERAI E PRECOCI

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Per alcune categorie di lavoratori si continua ad applicare la vecchia più favorevole normativa: possono cioè andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età ed anzianità come indicati nella seguente tabella introdotta dalla legge 335/95.

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ
ANNO ETÀ ANAGRAFICA + ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SOLO
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

2000

54 + 35 37

2001

54 + 35 37

2002

55 + 35 37

2003

55 + 35 37

2004

56 + 35 38

2005

56 + 35 38

2006

57 + 35 39

2007

57 + 35 39

dal 2008 in poi

57 + 35 40

Da gennaio 2001 possono andare in pensione se i requisiti sono raggiunti nel 2000, con 54 anni di età e 35 di contribuzione o, a prescindere dall'età, con 37 anni di contributi le categorie seguenti:
  

a

  Lavoratori dipendenti con qualifica di operai e lavoratori ad essi equivalenti
  

b

  Lavoratori dipendenti che risultino iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (cosiddetti "precoci")
  

c

  Lavoratori collocati in mobilità (vedi capitolo a parte)
  
 

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DATA ENTRO LA QUALE
MATURANO I REQUISITI

DECORRENZA DELLA PENSIONE
30.09.1999  35 anni di contributi +
 53 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2000  
31.12.1999  35 anni di contributi +
 53 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2000  
31.03.2000  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2000 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2000
30.06.2000  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2000 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2000
30.09.2000  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2001  
31.12.2000  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2001  
31.03.2001  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2001 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2001
30.06.2001  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2001 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2001
30.09.2001  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2002  
31.12.2001  35 anni di contributi +
 54 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2002  
31.03.2002  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2002 Solo i lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2002
30.06.2002  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2002 Solo per lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2002
30.09.2002  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2003  
31.12.2002  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2003  
31.03.2003  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.07.2003 Solo lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.06.2003
30.06.2003  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.10.2003 Solo lavoratori che
hanno un'età pari o superiore a 57 anni entro il 30.09.2003
30.09.2003  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.01.2004  
31.12.2003  35 anni di contributi +
 55 anni di età o
 37 anni di contributi
01.04.2004  

  

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ATTENZIONE

   
Il diritto alla pensione di anzianità si raggiunge quando si maturano i requisiti di contribuzione e di età nelle date indicate nella colonna di sinistra, che per il 2001 sono di 54 anni di età e 35 anni di contributi, o, a prescindere dall'età, 37 anni di contributi. La legge, però, ha stabilito che anche se l'assicurato ha maturato i requisiti (35+54 o in alternativa 37 di contributi), ed ha perciò acquisito il diritto, non può andare in pensione con le finestre di luglio e di ottobre se non ha compiuto i 57 anni di età come indicato nella colonna di destra.
E ciò vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.

MOBILITÀ

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Una particolare disciplina è prevista per i lavoratori in mobilità. Distinguiamo in questo capitolo due diverse categorie:
 

A -Mobilità con finestre
  

a I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, compresi i dipendenti che hanno presentato domanda, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda stessa e per i quali l'accordo collettivo è intervenuto entro il 31.3.1998, conservano i requisiti di accesso alla pensione di anzianità stabiliti dalla precedente normativa, al raggiungimento dei 54 anni di età e 35 di contribuzione o 37 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (tabella B legge 335/95).
  
b I lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi intervenuti successivamente al 3 novembre 1997 o intervenuti successivamente al 31.3.1998, conseguono la pensione di anzianità secondo la normativa introdotta dalla legge 449/97, con l'uso quindi delle finestre "normali".

    
B - Mobilità senza finestre

Anteriormente alla entrata in vigore della legge finanziaria 449/97, i lavoratori che fruivano di trattamenti di mobilità lunga o che fruivano della mobilità ordinaria alla data del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale data potevano conseguire la pensione di anzianità, prescindendo dal requisito dell'età anagrafica, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo di 35 anni.
Continuano a conseguire la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo dei 35 anni dal primo giorno successivo a quello di perfezionamento del requisito stesso le seguenti categorie:
  

a lavoratori collocati in mobilità "lunga" entro il 1994
  
b lavoratori collocati in mobilità "lunga" nel periodo 1° gennaio 1995/30 giugno 1997
  
c lavoratori collocati in mobilità ordinaria che fruivano di tali prestazioni alla data del 17.8.1995 o collocati in mobilità in base a procedure avviate anteriormente a tale data.
  

LAVORI USURANTI

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Nel caso di lavori usuranti, i limiti di età anagrafica previsti per la pensione di anzianità sono ridotti fino ad un anno.
     

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
     

I DOCUMENTI CHE SERVONO

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  Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato.
  
  Certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.
  

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IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di pensione di anzianità venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
     

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
   
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
   
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.