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La finanziaria 2000 dà la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti
l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo
carico del lavoratore.
CHI DEVE VERSARE |
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Sono interessati al versamento del contributo:
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1
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coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale
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2
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coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa:
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi
i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni
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3
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venditori porta a porta
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4
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spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti
all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:
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gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo
alla data di soppressione |
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gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di
soppressione del Fondo
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5
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coloro che, dal 1.1.1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. |
Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, può scegliere di non
versare.
Chi, invece, ha un'età che va dai 60 ai 65 anni, può chiedere il rimborso dei contributi se alla cessazione dell'attività lavorativa non
raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare.
Questa norma transitoria, che ha tutelato questi soggetti per un
quinquennio a partire dal 1996, è scaduta dal 1° aprile 2001 e per coloro che
sono pensionati o sono iscritti ad altre forme obbligatorie dal 30 giugno 2001.
quindi dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001 la situazione ha raggiunto la
normalità. Vediamo come.:
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i soggetti con più di 65
anni di età che iniziano a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi
alla gestione separata;
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gli iscritti, che hanno compiuto 65 anni di età durante il quinquennio e non
hanno chiesto la cancellazione, non possono più farlo;
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i soggetti che cessano l'attività lavorativa e non hanno conseguito il diritto
alla pensione, non hanno più titolo a chiedere il rimborso ai contributi
versati.
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E' da precisare che:
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i soggetti che avevano più di 65 anni di età durante il quinquennio e si sono
avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione, non sono tenuti a farlo
una volta scaduto il periodo in quanto l'opzione esercitata rimane valida.
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i soggetti che hanno compiuto 65 anni durante il quinquennio e si sono
cancellati dalla gestione, non sono tenuti a iscriversi nuovamente.
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