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IL CONTRIBUTO PER IL LAVORO PARASUBORDINATO

 
 


Aggiornamento al
18.05.2001
 

 

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  CHE COS'È

  DAL 1° GENNAIO 2000

  CHI DEVE VERSARE

  PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'

  LA DOMANDA

  COME SI PAGA

  ASSICURAZIONE INAIL


CHE COS'È

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É il contributo dovuto all'INPS, previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica.
Il contributo ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
  

DAL 1° GENNAIO 2000

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Il contributo è di misura diversa, 10 % o 13 %, a seconda dei casi:

a   per i collaboratori e i professionisti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è pari al 12,50 % (a partire da gennaio l'aliquota sale di un punto ogni due anni fino a raggiungere il 19 %).
Il contributo è maggiorato dello 0,50 % per finanziare il fondo per maternità, gli assegni familiari (Vedi  schede "L'ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI" e "L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI) e, da gennaio 2000, l'indennità di malattia che dà luogo a degenza ospedaliera
  
b   per i collaboratori e professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o già titolari di pensione, il contributo è pari al 10 %.

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La finanziaria 2000 dà la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l'inizio dell'assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all'aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.
     

CHI DEVE VERSARE

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Sono interessati al versamento del contributo:
  

1

  coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale
  

2

  coloro che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa: amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni
  

3

  venditori porta a porta
  

4

  spedizionieri doganali dall'1.1.98 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza. A partire da questa data sono tenuti all'iscrizione obbligatoria presso la gestione:
  
sim03.gif (201 byte)   gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione
sim03.gif (201 byte)   gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo
  

5

  coloro che, dal 1.1.1999, ricevono borse di studio per  la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.

     

PIÙ DI 60 ANNI DI ETA'

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Chi svolge un'attività che rientra tra quelle per le quali è dovuto il contributo, ma ha più di 65 anni di età, può scegliere di non versare.
Chi, invece, ha un'età che va dai 60 ai 65 anni, può chiedere il rimborso dei contributi se alla cessazione dell'attività lavorativa non raggiunge il diritto a pensione, compresa quella supplementare.
 Questa norma transitoria, che ha tutelato questi soggetti per un quinquennio a partire dal 1996, è scaduta dal 1° aprile 2001 e per coloro che sono pensionati o sono iscritti ad altre forme obbligatorie dal 30 giugno 2001.
quindi dal 1° aprile 2001 al 30 giugno 2001 la situazione ha raggiunto la normalità. Vediamo come.:

i soggetti con più di 65 anni di età che iniziano a svolgere l'attività hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione separata;

gli iscritti, che hanno compiuto 65 anni di età durante il quinquennio e non hanno chiesto la cancellazione, non possono più farlo;

i soggetti che cessano l'attività lavorativa e non hanno conseguito il diritto alla pensione, non hanno più titolo a chiedere il rimborso ai contributi versati.

E' da precisare che:

i soggetti che avevano più di 65 anni di età durante il quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il periodo in quanto l'opzione esercitata rimane valida.

i soggetti che hanno compiuto 65 anni durante il quinquennio e si sono cancellati dalla gestione, non sono tenuti a iscriversi nuovamente.

 

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LA DOMANDA

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Gli interessati devono presentare domanda all'INPS sui moduli in distribuzione presso le Sedi specificando il tipo di attività svolta ed i dati del committente.
  

COME SI PAGA

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Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori.
 
  Professionisti:
il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF.
  Collaboratori:
il versamento è effettuato con cadenza mensile dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
  

Poichè il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente.
Il modello GLA sostituisce il vecchio modello GLA/D (trimestrale) e deve essere presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le collaborazioni. Il modello, che si compila in due parti GLA/R e GLA/C, deve essere spedito tramite raccomandata alla Sede di competenza. I committenti che presentano la denuncia con supporto magnetico hanno tempo fino al 30 aprile.
Il contributo è dovuto entro il limite di un massimale annuo rivalutato sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita.
Nell'anno 2001 il massimale è di 148.014.000 lire annue.
 
 ASSICURAZIONE INAIL Vai a inizio pagina

    
Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'assicurazione riguarda non tutti i lavoratori ma solo quelli che:
 
  svolgono un'attività tra quelle considerate dalla legge a rischio di infortunio e quindi meritevoli di tutela (in genere si tratta di attività che richiedono l'uso di macchinari)
  esercitano le proprie mansioni (non occasionalmente) su veicoli a motore condotti personalmente.
  

Il premio da versare all'INAIL, calcolato sui compensi effettivamente percepiti, è ripartito tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo).