La pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi si
consegue quando si maturano i requisiti di età, 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e di contribuzione che nell'anno 2000 sono di 20
anni.
Per quanto riguarda il sistema di calcolo:
Ai nuovi assunti dal 1°
gennaio 1996 in poi, la pensione viene calcolata con il SISTEMA
"CONTRIBUTIVO"
A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità pari o
superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con ilSISTEMA
"RETRIBUTIVO"
A coloro che, al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità
inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il SISTEMA
"MISTO" (retributivo e contributivo)
2 - ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE
A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto
alla pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali).
I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.
Si va in pensione:
ANNI
CONTRIBUTI SETTIMANALI
dal 1/1/1997 al 31/12/1998
18
936
dal 1/1/1999 al 31/12/2000
19
988
dal 1/1/2001 in poi
20
1040
ECCEZIONI
Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei seguenti casi:
Lavoratori che al 31.12.92 hanno già raggiunto i 15 anni di contribuzione
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992
Lavoratori che al 31.12.92 hanno già raggiunto l'età pensionabile
La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
QUANDO SI HA DIRITTO
Quando si verificano le seguenti condizioni:
1 -ETA'
Almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora l'anzianità
contributiva maturata dall' interessato non sia inferiore a 40 anni effettivi.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI
I periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza
Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se fossero 3 esclusivamente per il
raggiungimento del requisito dei 40 anni.
NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO
di 2 tipi di contribuzione:
2 - CONTRIBUZIONE
almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
3 - MISURA MINIMA
L'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale più il 20% di quest'ultimo; in caso contrario la
pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non deve essere rispettata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.
4 - ATTIVITÀ LAVORATIVA
Occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.
5 - TRATTAMENTO MINIMO
La riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano
le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.
La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono.
Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995.
Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un'anzianità contributiva al 31.12.95 inferiore ai 18 anni la pensione
si calcola con i due sistemi::
La legge prevede una "opzione" cioè dà la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31.12.95 di
scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. Ciò è possibile a condizione che abbiano una
contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).
Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera,
al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si
comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può
essere:
Presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
Inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
Presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del
ricorso stesso.