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Si può ottenere quando siano stati versati:
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5 anni di contributi effettivi riferiti a qualsiasi epoca; |
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3 anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione (per gli
operai agricoli n. 279 contributi giornalieri per gli uomini e n. 186 contributi giornalieri per le donne ed i giovani e n. 65 contributi
settimanali per coloro che sono occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata
inferiore ai sei mesi, 156 contributi settimanali per i collaboratori domestici)
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1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa il contributo
del 10 % o 13 % (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria)
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1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono -
dall'anno 97 in poi - un lavoro a tempo parziale. Gli interessati devono presentare la domanda allo scopo di coprire di contribuzione le
settimane che risultano scoperte (part-time verticale). L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro e
non dopo la cessazione
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1 anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono
un'attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31.12.1996, non coperti da
contribuzione obbligatoria o figurativa. L'autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o alla sospensione del
lavoro.
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ATTENZIONE |
Il requisito contributivo per il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari può essere perfezionato anche mediante il
cumulo dei contributi versati in diverse gestioni.
L'autorizzazione non può essere concessa quando alla data
della domanda l'interessato:
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1 |
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svolge attività come lavoratore dipendente, iscritto all'INPS o ad altre forme di
previdenza obbligatoria (Stato, INPDAI, ecc.) o è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) a carico del fondo
lavoratori dipendenti o delle altre forme di previdenza.
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2 |
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svolge attività come lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore
diretto, colono, mezzadro) iscritto all'INPS o libero professionista iscritto all'apposita Cassa di previdenza (ingegneri, avvocati, medici,
ragionieri, ecc.) oppure è titolare di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) a carico delle predette gestioni o Casse di
previdenza. Nelle attività di lavoro autonomo rientrano anche quelle che comportano l'obbligo assicurativo del 10 % o del 13 %
(collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria).
ATTENZIONE
Possono proseguire a versare i contributi volontari presso altre forme di previdenza obbligatoria i lavoratori iscritti alla gestione
separata del 10 % (i cosiddetti lavori parasubordinati) solo nel caso in cui l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia antecedente
alla data di inizio dell'obbligo assicurativo della gestione speciale (1.4.96 o 30.6.96).
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ECCEZIONI |
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Possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria:
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coloro che sono titolari dell'assegno di invalidità; |
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coloro che sono iscritti ai regimi assicurativi esteri (Paesi della UE e paesi convenzionati).
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In base alla legge finanziaria 2001 possono chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria i lavoratori che si avvalgono:
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dell'astensione facoltativa dal lavoro tra i tre e gli otto anni di vita del bambino;
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dei permessi per allattamento;
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dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.
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I soggetti possono versare i contributi volontari per integrare la contribuzione figurativa
prevista per questi periodi.
Lavoratori dipendenti
A decorrere dal 12.7.97 sono abolite le classi di contribuzione previste dalla preesistente normativa. Coloro che sono stati autorizzati
al versamento dei contributi volontari prima dell'entrata in vigore del decreto effettuano i versamenti volontari in base alla retribuzione
media della classe precedentemente assegnata.
Per stabilire la misura del contributo volontario occorre distinguere:
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1 |
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Soggetti autorizzati entro il 31.12.1995
si applica l'aliquota del 27,57 % sulla retribuzione media settimanale imponibile
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2 |
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Soggetti autorizzati dal 1° gennaio 1996 in poi
si applica l'aliquota del 29,07 % sulla retribuzione media settimanale imponibile |
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I soggetti che hanno una retribuzione media settimanale superiore alla prima fascia di retribuzione pensionabile settimanale, (nell'anno
2001 pari a £ 1.308.315) in aggiunta alle aliquote sopra indicate, devono versare un 1 % in più da calcolarsi sull'eccedenza della prima
fascia.
Collaboratori domestici
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a |
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Per i lavoratori autorizzati entro il 31.12.1995
si applica l'aliquota del 12,6975 % sulla retribuzione media settimanale imponibile
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b |
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Per i lavoratori autorizzati dall'1.1.1996
si applica l'aliquota del 14,1975 % sulla retribuzione media settimanale imponibile |
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LA DOMANDA |
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