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In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, è l'INPS che paga le pensioni, gli assegni e le
indennità spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.
Hanno diritto a tali prestazioni gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che sono privi di reddito o hanno
reddito di modesto importo.
Per l'attribuzione della pensione agli invalidi civili vengono presi in considerazione soltanto i redditi personali del richiedente e non
anche quelli del coniuge.
Il decreto ha stabilito che l'INPS provveda al solo pagamento delle pensioni e il riconoscimento sia affidato alle Regioni che hanno il
compito (esercitato di fatto dalle Prefetture fino all'anno 2000) di verificare i requisiti sanitari per mezzo di Commissioni mediche presso
le aziende sanitarie locali. La Commissione medica superiore presso il Ministero del Tesoro ha il compito di verificare la permanenza dei
requisiti sanitari.
L'accertamento dei redditi viene effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno dal Ministero del Tesoro che verifica la sussistenza dei
requisiti con controlli incrociati fra il Ministero delle Finanze e il Casellario dei pensionati.
Dal 1° gennaio 2001 viene trasferita alle Regioni la funzione relativa alla concessione delle pensioni, assegni, indennità spettanti agli
invalidi civili e sordomuti. Su richiesta delle Regioni e sulla base di accordi il Ministero dell'Interno può prestare attività di
supporto e di consulenza e comunque non oltre la data del 31.12.2001. Le Regioni possono in ogni caso prevedere che la potestà concessiva
dei trattamenti di invalidità civile venga esercitata dall'INPS a seguito di accordi con le Regioni medesime.
A partire dal mese di novembre '98 il pagamento delle pensioni e delle indennità viene effettuato dall'INPS in rate mensili..
LE MISURE DELLE PRESTAZIONI PER IL 2001 |
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TIPO DI PRESTAZIONE |
LIMITE DI REDDITO PERSONALE ANNUO |
IMPORTO MENSILE |
INVALIDI CIVILI |
Assegno di assistenza |
L. 7.067.450 |
L. 411.420 |
Indennità di frequenza
minori |
L. 7.067.450 |
L. 411.420 |
Pensione di inabilità |
L. 24.078.410 |
L. 411.420 |
Indennità di
accompagnamento |
non c'è limite |
L. 817.330 |
SORDOMUTI |
Pensione |
L. 24.078.410 |
L. 411.420 |
Indennità di comunicazione |
non c'è limite |
L. 334.100 |
CIECHI CIVILI |
Pensione ciechi assoluti (*) |
L. 24.078.410 |
L. 444.910 |
Pensione ciechi parziali:
Assegno decimisti |
L. 11.576.150 |
L. 305.270 |
Indennità ventesimisti |
non c'è limite |
L. 94.780 |
Indennità di
accompagnamento |
non c'è limite |
L. 1.179.660 |
* Se il cieco è ricoverato, la pensione è di L. 411.420
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Dal 1° gennaio 2001, la legge finanziaria ha previsto una maggiorazione sociale sulle
prestazioni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, di L.20.000. La maggiorazione può essere pagata se il soggetto
invalido non supera i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
Il soggetto invalido che ha compiuto 65 anni di età ha diritto, in sostituzione dei suddetti trattamenti economici, all'assegno sociale a
carico dell'INPS.
All'assegno sociale possono essere aggiunte le maggiorazioni sociali che possono essere di:
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lire 25.000 se il titolare di assegno ha un'età inferiore a 75 anni; |
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lire 40.000 se il titolare di assegno ha un'età pari o superiore a 75 anni. |
A condizione che non vengono superati i limiti di reddito stabiliti dalla legge.
I redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli dell'anno in corso compresi quelli esenti da IRPEF e quelli del coniuge del
richiedente.
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