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La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile che nel 2001 è di 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne e che hanno almeno 20 anni di contribuzione.
Per le pensioni dal 1° luglio 1997 non viene più applicato l'arrotondamento, l'istituto in forza del quale per il conseguimento del
diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno veniva valutata se la misura di un anno era superiore ai sei mesi.
Continuano a beneficiare di tale agevolazione:
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i lavoratori che alla data del 08.01.1997 (data di entrata in vigore del decreto
legislativo 658/96) hanno cessato il rapporto di lavoro o hanno presentato domanda di dimissioni già accettate dall'azienda pur non avendo
cessato il rapporto di lavoro |
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i lavoratori che hanno presentato domanda di dimissioni entro il 30.06.1997 e la
domanda sia stata accettata dall'azienda entro la stessa data
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Successivamente al 31.12.95, per i nuovi assunti, è
prevista un' unica prestazione chiamata pensione di vecchiaia che verrà calcolata con il sistema contributivo.
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La pensione anticipata di vecchiaia spetta ai lavoratori che hanno, nel 2001, almeno 20 anni di contribuzione al Fondo e un'età di 61 anni
se uomini e 56 se donne.
Per gli iscritti al Fondo in data anteriore al 1° gennaio 1996 è data la facoltà di chiedere la pensione anticipata di vecchiaia fino a 5
anni successivi all'entrata in vigore del decreto che ha regolato la normativa degli iscritti al Fondo telefonici (8.1.1997).
Gli iscritti al Fondo dal 01.01.1996 non possono fruire della pensione anticipata.
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