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Fondi Speciali

 
     
  FONDO TELEFONICI  
 
Aggiornamento al
23.01.2001
 
 

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  CHE COS'È

  LA PENSIONE DI VECCHIAIA

  LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA

  PENSIONE DI ANZIANITÀ

  PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

  LA PENSIONE AI SUPERSTITI

  IL TRATTAMENTO MINIMO

  ELEVAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

  CALCOLO DELLA PENSIONE


CHE COS'È

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È un Fondo sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria al quale sono iscritti tutti i dipendenti delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia:

      
  TELECOM ITALIA  
(già SIP, che ha incorporato per fusione l'IRI/TEL, l'ITALCABLE, e la STET)
  TELECOM ITALIA MOBILE
  C.S.E.L.T
  OMNITEL  
  TELESPAZIO
  TMI 
  Sc.Sup.REISS
  SARITEL SARIN 
  STREAM 
  ELETTRA
  IRIDIUM 
  TELESOFT
  TECNITEL

  
A partire dal 1° gennaio 2000 il fondo è soppresso e dalla stessa data i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il fondo vengono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria in apposita evidenza contabile separata.
    

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

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La pensione di vecchiaia spetta agli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile che nel 2001 è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne e che hanno almeno 20 anni di contribuzione.
Per le pensioni dal 1°  luglio 1997 non viene più applicato l'arrotondamento, l'istituto in forza del quale per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo la frazione dell'ultimo anno veniva valutata se la misura di un anno era superiore ai sei mesi. Continuano a beneficiare di tale agevolazione:
  

  i lavoratori che alla data del 08.01.1997  (data di entrata in vigore del decreto legislativo 658/96) hanno cessato il rapporto di lavoro o hanno presentato domanda di dimissioni già accettate dall'azienda pur non avendo cessato il rapporto di lavoro 
  i lavoratori che hanno presentato domanda di dimissioni entro il 30.06.1997 e la domanda sia stata accettata dall'azienda entro la stessa data 
     

Successivamente al 31.12.95, per i nuovi assunti, è prevista un' unica prestazione chiamata pensione di vecchiaia che verrà calcolata con il sistema contributivo.
     

LA PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA

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La pensione anticipata di vecchiaia spetta ai lavoratori che hanno, nel 2001, almeno 20 anni di contribuzione al Fondo e un'età di 61 anni se uomini e 56 se donne.
Per gli iscritti al Fondo in data anteriore al 1° gennaio 1996 è data la facoltà di chiedere la pensione anticipata di vecchiaia fino a 5 anni successivi all'entrata in vigore del decreto che ha regolato la normativa degli iscritti al Fondo telefonici (8.1.1997).
Gli iscritti al Fondo dal 01.01.1996 non possono fruire della  pensione anticipata.
  

PENSIONE DI ANZIANITÀ

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La pensione di anzianità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo con almeno 35 anni di contribuzione e 56 di età, gradualmente elevati a 57, o a prescindere dall'età anagrafica, un'anzianità contributiva di 37 anni nel 2001, gradualmente elevata a 40. Possono andare in pensione a qualunque età i lavoratori che hanno un'anzianità contributiva di 40 anni. Per le decorrenze la legge ha stabilito le finestre di uscita
(vedi  "
La pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti").
  

PRESTAZIONI DI INVALIDITÀ

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Pensioni di invalidità relative a domande presentate dal 9 gennaio 1997 in poi
Le pensioni di invalidità sono soggette alla stessa normativa che regola l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità per gli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria:
  

a   Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità
Requisiti contributivi: almeno 5 anni interi di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio antecedente la data della domanda
b   Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità
Requisiti contributivi: almeno 1 contributo settimanale
c   Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
        
        

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

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In favore dei superstiti sono previste le seguenti prestazioni:
  

 

reversibilità
quando il lavoratore deceduto è titolare di una pensione a carico del Fondo  

  pensione indiretta
quando il lavoratore al momento del decesso ha: 
  per pensioni con decorrenza fino al 31.8.1995
5 anni di contributi 
  per pensioni con decorrenza dal 1.9.1995
15 anni di effettiva contribuzione oppure 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la morte  
 

pensione ai superstiti per causa di servizio
quando il lavoratore è deceduto per causa di servizio basta un solo giorno di iscrizione al Fondo
  

I soggetti che hanno diritto alla pensione sono gli stessi previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. (vedi "La pensione ai superstiti")
  

TRATTAMENTO MINIMO

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Per le pensioni liquidate dal Fondo con decorrenza dal 01.02.1997 in poi,
l'importo del trattamento minimo è uguale a quello previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (nel 2001 pari a £ 738.900 al mese).
Per le pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997, l'importo del trattamento minimo è pari a L.1.052.790.
  

ELEVAZIONE DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

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L'anzianità massima contributiva, per gli iscritti al Fondo telefonici, per le pensioni con decorrenza dal 01.07.97, viene elevata da 36 a 40 anni senza gradualità.
In ogni caso la pensione liquidata esclusivamente con il sistema retributivo non può superare:
  

a     l'80 % della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria
  
b   il 90% della retribuzione pensionabile calcolata sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel Fondo, anteriormente al 1° gennaio 1996  
        

CALCOLO DELLA PENSIONE

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1   Iscritti al Fondo successivamente al 31.12.95
la pensione viene calcolata esclusivamente con il sistema contributivo
  
2   Iscritti al Fondo alla data del 31.12.95
  
a   assicurati con anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31.12.95: 
la pensione viene calcolata con il sistema retributivo
b   assicurati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.95: 
la pensione viene calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per la contribuzione maturata dopo tale data.  

  
Il calcolo della pensione viene effettuato prendendo a riferimento due elementi:
  

  l'anzianità contributiva
  la retribuzione pensionabile
  

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L'importo della pensione è costituito dalla somma di più quote:
  

1   quota A anzianità contributiva maturata al 31.12.1992
  
2   quota B anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994
  
3   quota C anzianità contributiva maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1996
  
4   quota D anzianità contributiva maturata dal 1.1.1997 in poi