L'attività lavorativa può essere sospesa per un periodo non superiore a undici mesi nell'arco della
vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna retribuzione.
Il congedo per formazione può essere chiesto:
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per completare la scuola dell'obbligo
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per conseguire un titolo di studio di secondo grado (diploma);
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per conseguire il diploma universitario o di laurea;
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per partecipare ad attività formative |
Per questo congedo non è prevista la copertura figurativa; gli interessati possono chiedere il
riscatto o avvalersi dell'autorizzazione ai versamenti volontari presentando domanda all'INPS.
Nel caso in cui la domanda di riscatto di assenza per congedi particolari venga
respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS,
entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.
Il ricorso può essere:
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