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  LA RENDITA VITALIZIA  
 
Aggiornamento al
5.2.2001
 
 

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  SE NON SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI

  COSA PUÒ FARE IL LAVORATORE

  CHE COS'È

  LA DOMANDA

  IL RICORSO


SE NON SONO STATI VERSATI I CONTRIBUTI

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Può accadere che il lavoratore scopra un periodo di "vuoto" nella sua posizione contributiva perché il datore di lavoro ha omesso di versare in suo favore i contributi previdenziali.
In questo caso è opportuno che il lavoratore segnali il "vuoto" immediatamente all'INPS perché provveda al recupero dei contributi.
Quando sono trascorsi 10 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i contributi, questi sono "prescritti" cioè l'INPS non può più richiederne il versamento, e il datore di lavoro non può volontariamente regolarizzare la posizione del dipendente.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 i termini della prescrizione sono ridotti passano da 10 a 5 anni. Restano confermati i 10 anni nel caso in cui siano il lavoratore o i suoi superstiti a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro.
  

COSA PUÒ FARE IL LAVORATORE

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Per ottenere l'accredito del periodo di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere all'INPS la costituzione di una rendita vitalizia.
  

CHE COS'È

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É un versamento all'INPS, che può fare sia il lavoratore che il datore di lavoro, per un importo pari alla pensione, (in caso di omissione contributiva totale) o alla quota di pensione che sarebbe spettata in più al lavoratore (in caso di omissione parziale).
La somma da versare varia in relazione all'età del lavoratore, alla retribuzione, al sesso, alla lunghezza del periodo da regolarizzare e alla lunghezza di quello già coperto di contributi.
  

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LA DOMANDA

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La costituzione della rendita può essere chiesta a tutti gli uffici dell'INPS, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.
La domanda va compilata:
  

  sul modulo RVR/1 se la costituzione della rendita è chiesta dal datore di lavoro
  
  sul modulo RVR/1bis se la costituzione della rendita è richiesta dal lavoratore
  

Alla domanda vanno allegati tutti i documenti che provino la sussistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione che percepiva il lavoratore (buste paga, libri paga e matricola,
libretti di lavoro, lettere di assunzione). Sono ammesse in aggiunta anche prove testimoniali, mentre documenti e dichiarazioni rilasciate "ora per allora" vengono presi in considerazione solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio.
La costituzione della rendita può essere chiesta anche dal lavoratore già pensionato; in questo caso, una volta versato l'importo dovuto, la pensione verrà ricalcolata dall'INPS.
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di rendita vitalizia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.
Il ricorso può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso
In caso di reiezione del ricorso,l'interessato può avviare un'azione giudiziaria per ottenere la regolarizzazione della sua posizione assicurativa e, se del caso, ottenere anche la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.