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La costituzione della rendita può essere chiesta a tutti gli uffici dell'INPS, direttamente o tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro.
La domanda va compilata:
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sul modulo RVR/1
se la costituzione della rendita è chiesta dal datore di lavoro
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sul modulo RVR/1bis
se la costituzione della rendita è richiesta dal lavoratore
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Alla domanda vanno allegati tutti i documenti che provino
la sussistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione che percepiva il lavoratore (buste paga, libri paga e matricola,
libretti di lavoro, lettere di assunzione). Sono ammesse in aggiunta anche prove testimoniali, mentre documenti e dichiarazioni rilasciate
"ora per allora" vengono presi in considerazione solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari
responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio.
La costituzione della rendita può essere chiesta anche dal lavoratore già pensionato; in questo caso, una volta versato l'importo dovuto,
la pensione verrà ricalcolata dall'INPS.
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Nel caso in cui la domanda di rendita vitalizia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che
la domanda è stata respinta.
Il ricorso può essere:
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presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
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inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
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presentato tramite uno degli Enti di Patronato
riconosciuti dalla legge.
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Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso
In caso di reiezione del ricorso,l'interessato può avviare un'azione giudiziaria per ottenere la regolarizzazione della sua posizione
assicurativa e, se del caso, ottenere anche la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
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