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  LA RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI  
 
Aggiornamento al
17.04.2001
 
 

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  CHE COS'È

  DUE TIPI DI RICONGIUNZIONI

  CHI LA PUÒ CHIEDERE

  QUANTO COSTA

  COME SI PAGA

  QUANTE VOLTE

  DA GENNAIO 96
  PIÙ PENSIONI
  LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
  LA RICONGIUNZIONE PER GLI EREDI

CHE COS'È

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La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.
  

DUE TIPI DI RICONGIUNZIONE

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  Presso il Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti gestito dell'INPS:
  
  periodi assicurativi versati in altre forme obbligatorie di previdenza (INPDAP, Fondi Speciali, ecc.)
  
  periodi assicurativi come lavoratore autonomo (coloni, mezzadri, coltivatori diretti, artigiani e commercianti) purché l'interessato abbia almeno 5 anni di contributi versati come dipendente immediatamente prima della domanda
  
  periodi assicurativi presso le Casse dei liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.).
  Presso altro Istituto o Cassa alternativo all'INPS:
  
  contributi versati presso l'INPS.
  

CHI LA PUÒ CHIEDERE

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  I lavoratori dipendenti pubblici e privati e i lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività 
  
  i superstiti dei predetti lavoratori
 
 

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QUANTO COSTA

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  Presso l'INPS:
  
  è gratuita nel caso di ricongiunzione da lavoro dipendente
  
  è a carico dell'interessato nel caso di ricongiunzione da lavoro autonomo
  
  Presso un'altra Cassa o Istituto pensionistico:
  
  è a carico dell'interessato
  

Il costo è tanto maggiore quanto più l'interessato è vicino alla pensione.
  

COME SI PAGA

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Con un unico versamento o a rate, su domanda dell'interessato.

  

QUANTE VOLTE

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La ricongiunzione può essere chiesta, in linea di massima, una sola volta.
Può essere chiesta una seconda volta se il lavoratore può far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, 10 anni di contributi di cui almeno 5 di lavoro effettivo, altrimenti al momento del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata effettuata la precedente ricongiunzione.

  

DA GENNAIO 1996

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I lavoratori che sono iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria e che non hanno maturato in nessuna delle due il diritto a pensione calcolata con il sistema contributivo, possono cumulare gratuitamente i vari periodi al fine di perfezionare i requisiti richiesti per conseguire la pensione contributiva (57 anni di età) di vecchiaia e di inabilità. Questo a condizione che con il cumulo dei periodi si raggiungano comunque i requisiti contributivi minimi chiesti per la pensione da ogni singola gestione interessata. E' data la facoltà al lavoratore che non chiede il cumulo (che è gratuito) di chiedere la ricongiunzione.
Il cumulo è previsto anche per i superstiti degli assicurati quando sono deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

PIÙ PENSIONI

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I lavoratori hanno diritto alla liquidazione della pensione in base ai contributi versati nelle varie gestioni previdenziali, calcolate ognuna con la normativa vigente per ciascuna gestione.
Il cumulo è a titolo gratuito.
      

LA RICONGIUNZIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI

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La legge 45/90 ha introdotto la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti all'INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.
La ricongiunzione è pagata dall'interessato.
La sentenza 61/99 della Corte Costituzionale ha però stabilito che i liberi professionisti hanno la possibilità di totalizzare gratuitamente i periodi assicurativi esistenti presso più gestioni nel caso in cui non raggiungono il diritto alla pensione in alcuna di esse. Ogni gestione, secondo il principio del "pro-rata", provvede a liquidare la pensione sulla base dei contributi versati presso la stessa.
  
LA RICONGIUNZIONE PER GLI EREDI Vai a inizio pagina
 
Nel caso in cui l'assicurato muore durante il pagamento della ricongiunzione, bisogna distinguere:
      
  se gli eredi hanno diritto alla pensione ai superstiti e l'onere di                   ricongiunzione è determinante ai fini del calcolo della pensione, l'INPS effettua il recupero del residuo debito;

  
  se gli eredi non hanno diritto alla pensione ai superstiti, oppure i contributi non sono determinanti per il calcolo della pensione, l'INPS non effettua il recupero del debito residuo.
  


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