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Contributi Individuali

 
  I CONTRIBUTI DA RISCATTO  
  IL  RISCATTO DEL LAVORO ALL'ESTERO  
 
Aggiornamento al
22.03.2001
 
 

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  ESCLUSIONI

  DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

  I DOCUMENTI NECESSARI

  IL PAGAMENTO

  SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO

  IL RICORSO


Per evitare che il lavoratore, (dipendente, autonomo o iscritto ai Fondi speciali di previdenza) che ha svolto la propria attività all'estero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale, rimanesse senza pensione gli è stata riconosciuta la possibilità di riscattare tutti i periodi di lavoro dipendente.
Il riscatto può essere chiesto:
  

  dall'interessato a condizione che all'atto della domanda risulti cittadino italiano
     
   

oppure
  

  dai familiari superstiti
  

ESCLUSIONI

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Sono esclusi dal riscatto:
  

  i periodi di lavoro svolti nelle ex colonie italiane quando era in vigore la legislazione italiana perché all'epoca quei territori non potevano considerarsi esteri
  
  i periodi di lavoro svolti in Paesi CEE o legati all'Italia da convenzioni in materia di assicurazione sociale, se già coperti da assicurazione estera
  

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

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La domanda di riscatto va presentata alla propria Sede dell'INPS, direttamente dall'interessato o tramite uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, utilizzando il modello "R.E.1" , al quale va allegato il certificato di cittadinanza italiana.

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Questa certificazione può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità che può essere rilasciata direttamente presso la Sede dell'INPS.
Nel caso in cui l'interessato risieda all'estero può inviare la domanda di riscatto alla Sede INPS presso la quale ha già una posizione assicurativa. Nel caso non abbia una posizione assicurativa presso l'INPS, l'interessato può inoltrare domanda ad una qualunque Sede dell'Istituto.
  

I DOCUMENTI NECESSARI

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I documenti originali che provano:
  

  l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro.Per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro sono ammesse le prove testimoniali, le dichiarazioni di responsabilità o gli atti notori presentati dal lavoratore.
É ammessa anche la dichiarazione del datore di lavoro purché convalidata dalla autorità consolare italiana, sia per quanto riguarda l'effettiva esistenza che la durata del rapporto di lavoro, e accompagnata dai documenti di espatrio e rimpatrio del lavoratore
  
  l'importo della retribuzione percepita dove possibile
  

  

IL PAGAMENTO

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L'importo che risulta dal calcolo fatto dall'INPS sulla base della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda viene ridotto, per legge, del 50% per cui il richiedente paga solo la metà di quanto dovuto.

ATTENZIONE

 

Per le domande presentate dopo il 12 luglio 1997 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n.184 del 30.4.97 che ha stabilito nuove regole in materia di contributi da riscatto - l'onere di riscatto è dovuto in misura intera.

L'INPS invia al domicilio del richiedente i bollettini e comunica la somma da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure rateizzato entro 5 anni (60 rate). In questo caso vengono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%.
  

ECCEZIONI

 

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  Se mentre si pagano le rate viene presentata domanda di pensione la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare dovranno essere versate in un'unica soluzione.
  
  se si è già pensionati il pagamento deve essere fatto tutto insieme.
  

SE NON SI PAGA O SI PAGA IN RITARDO

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  Il mancato versamento, nei termini assegnati dall'INPS, viene considerato come rinuncia alla domanda e ne comporta la decadenza
  
  il tardivo pagamento può essere considerato, a richiesta, come una nuova domanda di riscatto
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di riscatto degli anni di lavoro prestati all'estero venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica che la domanda è stata respinta.
Il ricorso può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.