I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER  
  ASPETTATIVA SINDACALE  
 
Aggiornamento al
17.01.2001
 
 

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Sono validi i periodi di aspettativa non retribuita successivi all'11 giugno 1970 per funzioni pubbliche elettive o per cariche direttive sindacali provinciali o nazionali.
Per avere diritto all'accreditamento dei contributi figurativi è necessario che non esista l'obbligo del versamento dei contributi per il periodo di aspettativa.
La nuova normativa prevede che a partire dal 15.11.96 l'accredito figurativo per le aspettative non retribuite scatta dopo che siano passati 6 mesi dall'assunzione. Per le aspettative iniziate prima della suddetta data non c'è alcuna condizione.
  

I DOCUMENTI DA PRESENTARE

 
      
  attestazione dello svolgimento delle funzioni pubbliche o delle cariche direttive sindacali.
  
  attestazione dell'avvenuto collocamento in aspettativa non retribuita per tutto lo svolgimento delle cariche o funzioni
  

LE CONDIZIONI

 

  
É necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare.
  

COME SI OTTIENE L'ACCREDITO

 

  
I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS a domanda dell'interessato.
La domanda di accredito deve essere presentata,
a pena di decadenza, per ogni anno solare o frazione di esso, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.