I CONTRIBUTI FIGURATIVI PER  
 

GRAVIDANZA E PUERPERIO

 
 
Aggiornamento al
11.04.2001
   
 

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  PERIODI VALIDI

  TABELLA RIEPILOGATIVA

  I DOCUMENTI DA PRESENTARE

  LE CONDIZIONI

  COME SI OTTIENE L'ACCREDITO


PERIODI VALIDI

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Sono validi i periodi di:
  

  Astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi (due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria.
  
  Astensione facoltativa per entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette. Comunque il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti per quanto riguarda l'astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere esercitate nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell'adozione o dell'affidamento l'età del bambino è compresa tra i sei e i dodici anni.
  
  Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età compresa tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni l'anno per ciascun genitore.
  
  Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
  Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
 
  Permessi mensili (tre giorni al mese) per la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non sia ricoverato.
  Assenza per congedo straordinario per l'assistenza di soggetti portatori di grave handicap per la durata massima di due anni. Il congedo può essere chiesto dai genitori o, in caso di decesso di entrambi, dai fratelli o dalle sorelle del soggetto handicappato grave, riconosciuto tale da almeno cinque anni.
La legge ha introdotto nuovi criteri per l'accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l'ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. L'accredito figurativo da attribuire a questi periodi, valore convenzionale annuo uguale per tutti, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.
Per tutti gli altri periodi si applicano i criteri fissati dalla precedente normativa.

  

TABELLA RIEPILOGATIVA

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TIPO DI ASSENZA

Contributi Figurativi

Riscatti

Versamenti Volontari

obbligatoria
SI
calcolati sulla retribuzione effettiva

NO

NO

facoltativa fino a 6 mesi entro i tre anni di vita del bambino

SI

calcolati sulla retribuzione effettiva

NO

NO

facoltativa oltre i 6 mesi - anche se collocati entro il terzo anno di età - e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino

SI

calcolati sul 200% dell'assegno sociale

 SI

SI

malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni

SI

calcolati sul 200% dell'assegno sociale

SI

SI

Permessi orari per allattamento

SI

calcolati sul 200% dell'assegno sociale

SI

SI

 
La legge riconosce alle lavoratrici madri - sulle sole pensioni liquidate con il sistema contributivo - i seguenti periodi di accredito figurativo:
 
  per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
   
  per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno per un massimo di 24 mesi.
  
In ogni caso - indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno - spetta un anticipo della possibilità di accedere alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi (vedi "Età pensionabile").
  

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I DOCUMENTI DA PRESENTARE

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LAVORATRICI NON AGRICOLE

  

  Per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto:
  
  dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione:
  
  della durata effettiva dell'astensione obbligatoria
   
  del giorno indicato come data presunta del parto nel certificato medico a suo tempo presentato dalla lavoratrice
  
  certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico con la data dell'aborto
  
  copia dell'eventuale provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro che ha disposto ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto
  
  Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto:
  
  dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'assicurata ha fruito di astensione facoltativa dopo il parto, con l'indicazione della esatta durata dell'assenza.  

  

LAVORATRICI AGRICOLE

  

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  Per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro prima e dopo il parto:
  
  certificato anagrafico con la data del parto oppure certificato medico attestante la data dell'aborto
  
  copia dell'eventuale provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro che ha disposto l'astensione obbligatoria prima del parto
  
  certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto a suo tempo rilasciato alla lavoratrice.
  
  Per i periodi di astensione facoltativa dopo il parto:
  
  atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante gli esatti periodi di astensione facoltativa dopo il parto  

  

TUTTE LE LAVORATRICI

  

  Per malattia del bambino:
  
  dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza della lavoratrice
  
  certificato medico da cui risulti la malattia del bambino
  
  certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva
  

LE CONDIZIONI

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A   Ai fini dell'accredito figurativo, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro devono collocarsi nell'ambito di un rapporto di lavoro assicurato.
I periodi di astensione obbligatoria (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) e facoltativa non richiedono, per l'accreditamento dei contributi figurativi, alcuna anzianità contributiva.
Nel caso in cui alla lavoratrice viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione, sussiste il diritto per l'accredito figurativo corrispondente alla retribuzione mancante.
  

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B   I periodi di astensione obbligatoria verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, successivi al 31.12.93, possono essere accreditati con contributi figurativi se la lavoratrice può far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contributi accreditati.

I periodi di astensione facoltativa verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro,  successivi al 31.12.93, possono, invece, essere riscattati se la lavoratrice o il lavoratore, all'atto della domanda, hanno 5 anni di contributi accreditati (vedi "Riscatto dei periodi per assenza facoltativa per gravidanza puerperio e assistenza disabili").

        

COME SI OTTIENE L'ACCREDITO

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I contributi figurativi sono accreditati dall'INPS a domanda dell'interessato.
  

 

Nell'ambito del
rapporto di lavoro

Al di fuori del
rapporto di lavoro

assenza obbligatoria

SI
ai contributi figurativi

SI
ai contributi figurativi
avendo almeno
5 anni di contributi per periodi successivi al 31.12.93

assenza facoltativa

SI
ai contributi figurativi

Solo riscatto dall'1.1.1994
avendo almeno
5 anni di contributi


Alcune assenze non hanno la copertura contributiva ma l'interessato può chiedere all'INPS il riscatto del periodo. Vedi  "Riscatto per periodi di assenza facoltativa" nello stesso capitolo.