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Sono validi i periodi di:
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Astensione obbligatoria dal lavoro per un
periodo di cinque mesi (due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto). La lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro dal
mese precedente la data presunta del parto e protrarre l'astensione obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto. I giorni di
astensione obbligatoria non goduti prima del parto (in caso di parto prematuro) sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria.
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Astensione facoltativa per entrambi i genitori
entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo di dieci mesi. Il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un
periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; spetta al padre lavoratore per sei mesi e può essere elevato a sette. Comunque il
periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti per
quanto riguarda l'astensione facoltativa e le assenze dal lavoro per malattia del bambino. In questo caso le assenze possono essere
esercitate nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, quando al momento dell'adozione o dell'affidamento l'età del bambino è
compresa tra i sei e i dodici anni.
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Assenza dal lavoro per malattia del bambino fra
i tre e gli otto anni di vita. Se il bambino ha meno di tre anni non ci sono limiti di durata dell'assenza; se il bambino ha un'età
compresa tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni l'anno per ciascun genitore.
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Riposi orari per allattamento (due ore, per orario di lavoro superiore a sei ore, un'ora per orario
inferiore a tale limite). La legge prevede il raddoppio delle ore di permesso in caso di parto plurimo e stabilisce che le ore aggiuntive
possono essere fruite anche dal padre. |
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Permessi mensili (tre giorni al mese) per i genitori o per i familiari, anche non conviventi, che
assistono con continuità ed in via esclusiva un portatore di handicap, parente o affine entro il terzo grado.
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Permessi mensili (tre giorni al mese) per
la madre lavoratrice o in alternativa il padre lavoratore, anche adottivi, di
minore con handicap che abbia superato i tre anni di età a condizione che non
sia ricoverato. |
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Assenza per congedo straordinario per
l'assistenza di soggetti portatori di grave handicap per la durata massima di
due anni. Il congedo può essere chiesto dai genitori o, in caso di decesso di
entrambi, dai fratelli o dalle sorelle del soggetto handicappato grave,
riconosciuto tale da almeno cinque anni. |
La legge ha introdotto nuovi criteri per l'accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa
oltre i sei mesi e fra il terzo anno e l'ottavo anno di età del bambino, per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di
assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni. L'accredito figurativo da attribuire a questi periodi, valore
convenzionale annuo uguale per tutti, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.
Per tutti gli altri periodi si applicano i criteri fissati dalla precedente normativa.
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TABELLA
RIEPILOGATIVA |
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TIPO DI ASSENZA |
Contributi Figurativi |
Riscatti |
Versamenti Volontari |
obbligatoria |
calcolati sulla retribuzione effettiva
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NO |
NO |
facoltativa fino a 6 mesi entro i tre anni di vita del bambino |
calcolati sulla retribuzione effettiva
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NO |
NO |
facoltativa oltre i 6 mesi - anche se collocati entro il terzo anno di età - e tra il terzo
e l'ottavo anno di vita del bambino |
calcolati sul 200% dell'assegno sociale
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SI
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SI
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malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni |
calcolati sul 200% dell'assegno sociale
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SI
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SI
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Permessi orari per allattamento |
calcolati sul 200% dell'assegno sociale
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SI
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SI
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La legge riconosce alle lavoratrici madri - sulle sole pensioni liquidate con il sistema
contributivo - i seguenti periodi di accredito figurativo:
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per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in
ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
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per assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore
purchè conviventi, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno per un massimo di 24 mesi.
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In ogni caso - indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno -
spetta un anticipo della possibilità di accedere alla pensione nella misura di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi
(vedi "Età pensionabile").
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