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L'INDENNITÀ DI MALATTIA 
DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

 
 


Aggiornamento al
17.04.2001
 

 

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  A CHI SPETTA

  NON SPETTA

  LE CONDIZIONI
  LA MISURA
  LA DOMANDA

La legge ha esteso l'indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti, ecc.) a decorrere dal 1° gennaio 2000.

A CHI SPETTA

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Ai collaboratori e ai professionisti che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e che versano all'INPS il contributo del 13%.
  

NON SPETTA

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Ai lavoratori parasubordinati che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari pensione, che versano all'INPS il contributo del 10%.

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LE CONDIZIONI

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Per ottenere l'indennità di malattia l'assicurato deve:
  

  essere in possesso di redditi inferiori a determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge e che sono pari al massimale su cui versano i contributi all'INPS ridotto del 30%. Per il 2001 il tetto è pari a lire 103.610.000;
  
  avere un accredito contributivo di almeno tre mensilità;
  
  essere affetto da una malattia che comporta un ricovero ospedaliero presso strutture pubbliche o private che sono accreditate al Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture estere ospedaliere autorizzate o riconosciute dal Servizio sanitario nazionale. 
  
 
L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
  

LA MISURA

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L'indennità è pari a una percentuale del massimale contributivo ridotto del 30%. Vediamo come: 

 

8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;
12% del massimale se risultano accreditate da cinque a otto settimane di contributi;
16% del massimale contributivo se risultano accreditate da nove a dodici mensilità di contributi.

 

LA DOMANDA

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Per ottenere l'indennità l'interessato può fare domanda presso le Sedi dell'INPS entro 180 giorni dalla data di dimissioni della struttura ospedaliera.