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INTEGRAZIONE DEL SALARIO
AI LAVORATORI AGRICOLI

 
 


Aggiornamento al
07.02.2001
 

 

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  A CHI SPETTA

  IN CHE MISURA SPETTA

  PER QUANTO TEMPO

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  CHI PAGA
  IL RICORSO

CHE COSA È

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É un intervento che vuole:
  

  sostenere le aziende quando non sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa
  garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione.
  

A CHI SPETTA

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Agli operai, impiegati e ai quadri dipendenti a tempo indeterminato da aziende agricole, che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.
  

IN CHE MISURA SPETTA

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La prestazione corrisponde all'80 % della retribuzione globale del mese precedente quello nel corso del quale si è verificata o ha avuto inizio la sospensione. Tale importo è ridotto di un'aliquota che nel 2001 è pari al 5,54%.
  

PER QUANTO TEMPO

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La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno.
I periodi in cui è percepita l'integrazione salariale sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
  

NON SPETTA

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Se il lavoratore sospeso svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria Sede INPS, decade dal diritto alla prestazione; in caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
  

CHI PAGA

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L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'INPS.
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'INPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
  

Disposizioni particolari si applicano in caso di sospensione dovuta a eccezionali calamità o avversità atmosferiche, ad esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale o, per gli operai, a malattie epizootiche del bestiame.