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La durata massima del periodo di integrazione è di 90 giorni all'anno.
I periodi in cui è percepita l'integrazione salariale sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
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Se il lavoratore sospeso svolge contemporaneamente attività retribuita, senza averlo prima comunicato alla propria Sede INPS, decade dal
diritto alla prestazione; in caso di comunicazione preventiva la prestazione viene sospesa per il periodo di lavoro.
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L'integrazione salariale viene pagata al lavoratore direttamente dall'INPS.
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Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni
Temporanee della Direzione Generale dell'INPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la
reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:
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presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda |
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inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno |
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presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
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Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
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Disposizioni particolari si applicano in caso di sospensione dovuta a eccezionali calamità o avversità
atmosferiche, ad esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale o, per gli operai, a malattie epizootiche del bestiame.
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