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Al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di lavoro, diminuito delle eventuali anticipazioni
ricevute.
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Entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, purché la documentazione fornita risulti completa.
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Al lavoratore spetta, inoltre, il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR, non corrisposti dal datore di lavoro, relativi agli
ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientranti nei 12 mesi che precedono la data della domanda di dichiarazione di insolvenza.
L'importo non può superare quello del trattamento mensile di
integrazione salariale straordinaria.
Tale pagamento è incumulabile con il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, percepita nei 12 mesi suddetti, con la
retribuzione corrisposta negli ultimi 3 mesi di attività lavorativa.
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La domanda per ottenere il pagamento del T.F.R. va redatta in carta semplice; la domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro, va
redatta sull'apposito modulo di domanda DL-80.
Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede INPS dell'assicurato, integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore (
dichiarazione del curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.).
Per maggiori chiarimenti sui documenti necessari, è opportuno rivolgersi agli uffici dell'INPS o ad uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge.
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