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IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ED ALTRI CREDITI DI LAVORO

 
 


Aggiornamento al
07.02.2000
 

 

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  A CHI SPETTA

  QUANDO SPETTA

  L'IMPORTO

  QUANDO VIENE PAGATO

  COS'ALTRO SPETTA AL LAVORATORE

  LA DOMANDA

  IL RICORSO


Il trattamento di fine rapporto e i crediti di lavoro (ultime tre mensilità) vengono pagati dal datore di lavoro.
Vengono pagati dall'INPS solo quando il datore di lavoro non può adempiere a questo obbligo.
  

A CHI SPETTA

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  Ai lavoratori che si siano dimessi o che siano stati licenziati da un datore di lavoro nei confronti del quale siano state messe in atto le seguenti procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo
  
  ai lavoratori ex dipendenti da datori di lavoro (privati, piccole imprese) che non possono essere sottoposti ad una delle predette procedure, nei confronti dei quali sia stata esperita l'esecuzione forzata.
  

QUANDO SPETTA

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  Quando il debito è stato accertato con l'inserimento nello stato passivo definitivo.  
    oppure  
  quando è stata inutilmente svolta l'esecuzione forzata
  

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L'IMPORTO

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Al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di lavoro, diminuito delle eventuali anticipazioni ricevute.
  

QUANDO VIENE PAGATO

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Entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, purché la documentazione fornita risulti completa.
  

COS'ALTRO SPETTA AL LAVORATORE

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Al lavoratore spetta, inoltre, il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR, non corrisposti dal datore di lavoro, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientranti nei 12 mesi che precedono la data della domanda di dichiarazione di insolvenza. L'importo non può superare quello del
trattamento mensile di integrazione salariale straordinaria.
Tale pagamento è incumulabile con il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, percepita nei 12 mesi suddetti, con la retribuzione corrisposta negli ultimi 3 mesi di attività lavorativa.
  

LA DOMANDA

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La domanda per ottenere il pagamento del T.F.R. va redatta in carta semplice; la domanda per ottenere il pagamento dei crediti di lavoro, va redatta sull'apposito modulo di domanda DL-80.
Entrambe le domande devono essere presentate alla Sede INPS dell'assicurato, integrate dai documenti che provano il credito del lavoratore ( dichiarazione del curatore, verbale di pignoramento in tutto o in parte negativo ecc.).
Per maggiori chiarimenti sui documenti necessari, è opportuno rivolgersi agli uffici dell'INPS o ad uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

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IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso