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INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
CON REQUISITI RIDOTTI

 
 


Aggiornamento al
18.09.2001
 

 

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  A CHI SPETTA

  QUANDO SPETTA

  PER QUANTO TEMPO SPETTA

  LA DOMANDA

  L'IMPORTO

  LA DURATA

  COME VIENE PAGATA

  IL RICORSO


A CHI SPETTA

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Ai lavoratori che, non potendo far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente.
Dal 1° gennaio 1999 non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente ma soltanto in caso di licenziamento; fanno eccezione le lavoratrici in maternità.
  

QUANDO SPETTA

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Quando il lavoratore può far valere:
  

  un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni e cioè quando può far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità. Per le indennità pagate nel 2000 il contributo deve essere accreditato entro la fine del 1997
  almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente.
Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità, ecc.).
     

PER QUANTO TEMPO SPETTA

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L'indennità viene pagata per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno. Comunque per un periodo non superiore alle 156 giornate.

LA DOMANDA

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La domanda va indirizzata all'INPS e presentata  direttamente alle Sedi  entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
  

L'IMPORTO

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Per le domande presentate nel 2001 e relative all'attività lavorativa prestata nel 2000, l'indennità dovuta è liquidata nei limiti del 30 % della retribuzione di riferimento nei limiti di un importo massimo mensile lordo di £ 1.441.709 elevato a £ 1.732.795 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a £ 3.119.030.
  

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LA DURATA

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L'indennità spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente.
  

COME VIENE PAGATA

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Con un unico assegno inviato a casa del lavoratore.
  

IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso