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La domanda può essere presentata anche tramite uno degli Enti
di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.
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Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare:
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la malattia per la quale vengono chieste le cure termali
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lo stabilimento termale prescelto
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Le cure possono essere praticate per forme bronco-catarrali e reumo-artropatiche.
L'INPS decide le domande dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti contributivi e sanitari.
Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale; quello del soggiorno è a carico dell'INPS.
L'assicurato è tenuto al pagamento del "ticket" nella misura prevista dalla legge.
Le spese per il viaggio di andata e ritorno sono a carico dell'assistito.
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Le cure termali possono essere effettuate soltanto per 5 anni, fatta eccezione per alcuni casi eccezionali individuati dai medici dell'INPS.
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Nel caso in cui la domanda di cure termali venga respinta, il lavoratore può presentare una richiesta di riesame.
L'istanza di riesame può essere presentata a seconda dei casi alla:
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DIREZIONE GENERALE presso il Coordinamento
generale medico legale da tutti gli assicurati; dagli assicurati titolari di assegno di invalidità in caso di accoglimento o di reiezione
corredate della documentazione sanitaria relativa all'accoglimento dell'assegno;
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DIREZIONE REGIONALE di competenza dagli assicurati che
hanno superato il quinto anno di cura - pratiche già accolte dalla Sede - per la decisione definitiva..
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