É pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole
dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle
parasubordinate, l'indennità viene pagata direttamente dall'INPS.
AGEVOLAZIONI PER I GENITORI
DI FIGLI |
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PORTATORI DI HANDICAP GRAVE |
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I genitori di figli portatori di handicap grave, possono
fruire di particolari agevolazioni:
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a |
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prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda
della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino |
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b |
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tre giorni di permessi mensili retribuiti fruibili anche in maniera
continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino. |
Da aprile 2001,
i riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando
l'altro genitore non ne abbia diritto. Questo significa che il genitore
lavoratore può fruire delle agevolazioni, anche se l'altro genitore non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti
contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale
(astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre;
10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del
figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e
l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo
stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e
dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai
genitori adottivi e agli affidatari.
La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario per
l'assistenza di figli che sono portatori di gravi
handicap.
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A chi spetta
- Ai genitori, naturali o adottivi e
dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che
riordina i permessi e i congedi per i genitori di disabili gravi) anche agli
affidatari, di soggetti handicappati per i quali
è stata accertata, da almeno cinque anni, la situazione di gravità; i
genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente.
- Ai fratelli o alle sorelle del soggetto handicappato grave (riconosciuto
tale da almeno cinque anni) in caso di decesso di entrambi i genitori.
Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del
congedo per grave handicap contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di
fruire degli speciali congedi previsti dalla legge sull'handicap (giorni di
permesso mensile retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi
orari retribuiti, ecc.)
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La durata
Il congedo ha la durata massima di due anni, nell'arco della vita
lavorativa, e può essere frazionato (a giorni, settimane, mesi, ecc.)
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Quanto spetta
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione
percepita ed è "coperto" dai contributi figurativi.
L'indennità e la contribuzione sono riconosciuti per un massimo di 70.000.000
annui (pari a lire 191.780 giornaliere). Il congedo viene corrisposto per tutti
i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è
prevista attività lavorativa, il congedo non è riconosciuto (part-time
verticale per i periodi non retribuiti).
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A chi non spetta
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai
lavoratori a domicilio
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La domanda
La domanda di richiesta di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per
fratelli e sorelle) deve essere presentata all'INPS in duplice copia. Una di
esse viene restituita dall'INPS per ricevuta e va presentata dall'interessato al
datore di lavoro per fruire del congedo. Alla domanda deve essere allegata, tra
l'altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità
dell'handicap accertata da almeno cinque anni.
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