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L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ

 
 


Aggiornamento al
9.7.2001
 

 

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  CHE COS'È

  A CHI SPETTA

  L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ

  RIPOSI ORARI

  MALATTIA DEL BAMBINO

  LE DOMANDE

  CHI PAGA

  AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP    GRAVE

  CONGEDO PER GRAVE HANDICAP

  IL RICORSO

  ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS

  ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI


CHE COS'È

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E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.
  

A CHI SPETTA

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A - INDENNITÀ PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA   
  

1   Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L'indennità spetta anche per il periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva del parto. La legge 53/2000 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto e a quattro mesi dopo, purché lo specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei casi in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale) attestino che tale situazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato fino al 7° mese dopo il parto con provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro. 
In caso di morte, o di grave malattia della madre o in caso di abbandono della madre, anche non lavoratrice, l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore dipendente. 
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
  
sim03.gif (201 bytes)   il bambino sia nato morto
sim03.gif (201 bytes)   il bambino sia deceduto successivamente al parto
sim03.gif (201 bytes)   ci sia stata un'interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione (che è considerata parto, vedi paragrafo C -  indennità per interruzione gravidanza).

  

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2   Alle lavoratrici dipendenti che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento (preadottivo o provvisorio), durante i 3 mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, semprechè il bambino non abbia superato, al momento dell'adozione o dell'affidamento, i 6 anni di età. Spetta anche al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente. Spetta anche alle lavoratrici autonome adottive o affidatarie (affidamento preadottivo) ma non al lavoratore autonomo. 
    

ATTENZIONE

  
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) non è richiesta una astensione obbligatoria dal lavoro ma è pagata ugualmente una indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto.
Le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 13% (collaboratrici coordinate e continuative, venditrici porta a porta, libere professioniste) hanno diritto all'assegno di parto (vedi scheda "ASSEGNO DI PARTO E DI ABORTO").
 

REQUISITI  

Per ottenere l'indennità di maternità le lavoratrici dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
Fanno eccezione:

sim03.gif (201 bytes)   le lavoratrici domestiche devono aver versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente
sim03.gif (201 bytes)   le lavoratrici agricole devono aver effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria
sim03.gif (201 bytes)   le lavoratrici autonome devono risultare iscritte negli elenchi degli artigiani, o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del periodo indennizzabile per maternità e aver pagato i contributi relativi
sim03.gif (201 bytes)   le lavoratrici parasubordinate devono avere un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.

  

  
B - INDENNITÀ PER ASTENSIONE FACOLTATIVA
  

La legge 53 dell'8 marzo 2000 contiene importanti novità tra cui la ridefinizione dell'astensione facoltativa per maternità. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci mesi, aumentabili a 11. Di seguito vengono elencate le modifiche dettate dalla nuova legge.
    
     Le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle a domicilio) possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino 

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     i padri lavoratori dipendenti possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi elevabile a sette. Infatti nel caso in cui il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite per lo stesso è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori diventa di undici mesi
  nel caso di un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi
  i lavoratori dipendenti (esclusi quelli disoccupati o sospesi, le lavoratrici domestiche e a domicilio), genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi come i genitori naturali, ma fino al dodicesimo anno di età del bambino, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7 per il padre) se chiesta da un genitore o di 10 mesi (11) se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l'astensione può essere esercitata sempre nei tre anni successivi, alle stesse modalità, fino al 15° compleanno
  le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, artigiane e commercianti) hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino.
   

L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino.
In caso di superamento dei mesi complessivi tra i genitori (fino a otto anni di età del bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni e in particolare al reddito individuale del genitore richiedente che deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

  
C - INDENNITÀ PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
     

L'interruzione della gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto (vedi punto "A").
L'interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice non ha diritto all'indennità di maternità, ma, eventualmente, a quella di malattia.
Alle lavoratrici autonome viene pagata una indennità per 30 giorni in caso di interruzione della gravidanza tra il terzo mese e il 180° giorno di gestazione.

  

D  - PARTO PREMATURO
   

In caso di parto prematuro, verificatosi prima della data presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Se il parto prematuro è avvenuto prima dei due mesi di astensione pre-parto, ovvero durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del lavoro, è riconosciuto un periodo massimo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a cinque mesi.
Per poter fruire dell'indennità occorre che:

non vi sia stata attività lavorativa nel periodo per il quale si chiede il riconoscimento
l'interessata presenti una domanda all'INPS entro 30 giorni dal parto allegando il certificato di nascita del bambino
I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto disposta dall'Ispettorato del lavoro.
 

L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ

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1     L'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80 % della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria.
Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80 % di retribuzioni "convenzionali" stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'assegno di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati.
   

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2   L'importo dell'indennità per astensione facoltativa è pari al 30 % della retribuzione media giornaliera. 
     

RIPOSI ORARI

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Riposi orari durante il primo anno di vita del bambino: sono di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Spettano anche al padre, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale, e sono previsti anche in caso di adozione e affidamento. Spettano al padre anche nel caso in cui la madre non è lavoratrice dipendente (ad esempio lavoratrice autonoma, libera professionista). In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate. Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.
    

MALATTIA DEL BAMBINO

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I genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore agli otto anni o di età compresa fra tre e otto anni; in questo ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore. L'interessato è tenuto a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai 3 agli 8 anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta.

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LE DOMANDE

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La domanda di astensione obbligatoria e facoltativa va presentata all'INPS e al datore di lavoro;
la domanda di riposi orari della madre va presentata al datore di lavoro, quella del padre va presentata all'INPS e al datore di lavoro; la domanda per ottenere i giorni di congedo per malattia del bambino deve essere presentata al datore di lavoro con allegato un certificato medico specialista del SSN che attesti la malattia e inoltre una dichiarazione che attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per gli stessi giorni.

      

CHI PAGA

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É pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS tramite il conguaglio dei contributi.
Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità viene pagata direttamente dall'INPS.

AGEVOLAZIONI PER I GENITORI DI FIGLI

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PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

 

I genitori di figli portatori di handicap grave, possono fruire di particolari agevolazioni:

a   prolungamento dell'astensione facoltativa o, in alternativa, una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino
b   tre giorni di permessi mensili retribuiti fruibili anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino.

Da aprile 2001, i riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Questo significa che il genitore lavoratore può fruire delle agevolazioni, anche se l'altro genitore non lavora.
I permessi e il congedo per grave handicap non possono essere fruiti contemporaneamente.
I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la  madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio.
I genitori possono fruire contemporaneamente l'uno dell'astensione facoltativa e l'altro dei permessi per i figli disabili. Non è possibile, però, che lo stesso genitore fruisca contemporaneamente dei permessi per i figli disabili e dell'astensione facoltativa nella stessa giornata.
La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi, anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

 

La legge ha introdotto dal 1° gennaio 2001 un congedo straordinario per l'assistenza di figli che sono portatori di gravi handicap.

  A chi spetta
  • Ai genitori, naturali o adottivi e dal 27 aprile 2001 (data di entrata in vigore del decreto legislativo che riordina i permessi e i congedi per i genitori di disabili gravi) anche agli affidatari, di soggetti handicappati per i quali è stata accertata, da almeno cinque anni, la situazione di gravità; i genitori non possono fruire del congedo contemporaneamente.
  • Ai fratelli o alle sorelle del soggetto handicappato grave (riconosciuto tale da almeno cinque anni) in caso di decesso di entrambi i genitori.

Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo per grave handicap contemporaneamente.
Per ottenere il congedo sono richieste le stesse condizioni che permettono di fruire degli speciali congedi previsti dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensile retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti, ecc.)
 

  La durata
Il congedo ha la durata massima di due anni, nell'arco della vita lavorativa, e può essere frazionato (a giorni, settimane, mesi, ecc.)
 
  Quanto spetta
Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è "coperto" dai contributi figurativi.
L'indennità e la contribuzione sono riconosciuti per un massimo di 70.000.000 annui (pari a lire 191.780 giornaliere). Il congedo viene corrisposto per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. Per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa, il congedo non è riconosciuto (part-time verticale per i periodi non retribuiti).
 
  A chi non spetta 
L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio
 
  La domanda
La domanda di richiesta di congedo (Mod-Hand4 per i genitori e Mod-Hand5 per fratelli e sorelle) deve essere presentata all'INPS in duplice copia. Una di esse viene restituita dall'INPS per ricevuta e va presentata dall'interessato al datore di lavoro per fruire del congedo. Alla domanda deve essere allegata, tra l'altro, la documentazione della ASL dalla quale risulti la gravità dell'handicap accertata da almeno cinque anni.
 

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IL RICORSO

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Nel caso in cui la domanda di indennità di maternità, per astensione obbligatoria o facoltativa, venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

  
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso
  

ASSEGNO DI MATERNITÀ INPS

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La legge finanziaria 2000 ha previsto un'indennità di maternità di sostegno per le lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti.
É una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati, o in affidamento preadottivo dopo il 1° luglio 2000, per un importo massimo di £ 3.000.000. Per le nascite o per gli ingressi in famiglia intervenuti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 l'importo intero è pari a lire 3.078.000. La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore.

Le condizioni
La corresponsione dell'assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi:
     

a     La lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino
b     Ex lavoratrice (disoccupata) purché tra la data della perdita del diritto a prestazione previdenziali e la data di nascita o d'ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi
c     La lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni) durante il periodo di gravidanza, purché abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino

    
La
domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda all'INPS entro sei mesi dalla nascita, o dell'adozione o dell'affidamento preadottivo  altrimenti perde il diritto.
   

 ASSEGNO DI MATERNITÀ CONCESSO DAI COMUNI

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É una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, residenti in Italia, per i figli nati dal 2 luglio 1999 in poi. L'importo dal 1° gennaio 2001 è pari a £ 500.000 mensili per cinque mesi. 
L'assegno spetta alla donna che:
     

non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a £ 500.000 mensili può esserle riconosciuto per la differenza)
vive in una famiglia il cui nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".
  

L'assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall'INPS.

La legge finanziaria 2000 ha esteso la prestazione alle residenti cittadine  comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data.

   

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