libretto

Altre Prestazioni

 
     
 

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

 
 


Aggiornamento al
21.05.2001
 

 

Vai immediatamente a...

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

  A CHI SPETTA

  QUANDO SPETTA

  PER QUALI PERSONE SPETTA

  QUALI REDDITI SI CONSIDERANO

  QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO

  ALMENO IL 70%

  LA DOMANDA

  CHI PAGA L'ASSEGNO

  AUTORIZZAZIONE

  IL RICORSO

  ASSEGNO DI SOSTEGNO


A CHI SPETTA

Vai a inizio pagina
      
  Lavoratori dipendenti in attività
  Disoccupati indennizzati
  Lavoratori cassintegrati
  Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
  Lavoratori assenti per malattia o maternità
  Lavoratori richiamati alle armi
  Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
  Lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
  Assistiti per tubercolosi
  Pensionati ex lavoratori dipendenti  
  Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori  
  Soci di cooperative 
    

L'assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti) vedi scheda  "L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER GLI ISCRITTI NELLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI".

Part-time
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time (vedi scheda PART-TIME pag. 7.51 del capitolo "I CONTRIBUTI INDIVIDUALI")
    

QUANDO SPETTA

Vai a inizio pagina

  
Quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.
  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

PER QUALI PERSONE SPETTA

Vai a inizio pagina

     
Per i componenti del nucleo familiare, cioè
  

  il richiedente l'assegno  
  il coniuge non legalmente ed effettivamente separato  
  figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni  
  i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:
  
  siano orfani di entrambi i genitori
  non abbiano diritto alla pensione ai superstiti

  
Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:
  

  non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)  
  non sono a carico del richiedente  
  non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).
  

ATTENZIONE

 

 
L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile. 
   ATTENZIONE

QUALI REDDITI SI CONSIDERANO

Vai a inizio pagina

  
Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi - se superiori a £ 2.000.000 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.
  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO

Vai a inizio pagina
   
Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:
le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
le pensioni di guerra
le rendite INAIL
le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
i trattamenti di famiglia
i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
gli arretrati delle integrazioni salariali.
  

ALMENO IL 70%

Vai a inizio pagina

  
L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.
  

LA DOMANDA

Vai a inizio pagina

  
Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS.
Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.
La domanda va presentata:
  

  al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola  
  alla Sede dell'INPS, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. Cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.
  

CHI PAGA L'ASSEGNO

Vai a inizio pagina
      
  Ai lavoratori
Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'INPS il rimborso delle somme pagate.
Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc., l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS.
   
  Ai pensionati
Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'INPS insieme alla rata di pensione.
  

Vai a...

Informazioni Generali

Pensioni

Pensioni Internazionali

Notizie Utili ai Pensionati

Fondi Speciali

Contributi Individuali

Contributi Aziendali

Menu

AUTORIZZAZIONE

Vai a inizio pagina

  
É necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS per corrispondere l'assegno per il nucleo familiare per i figli di separati, di divorziati, per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per fratelli, sorelle, nipoti, inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%,  per familiari residenti all'estero.
  

IL RICORSO

Vai a inizio pagina

  
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
  

  presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda
  
  inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno
  
  presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
  

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.
  

  ASSEGNO DI SOSTEGNO Vai a inizio pagina

  
Dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1° gennaio 2000 è pari a £ 208.483 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali). L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti. I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".
 La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'INPS il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.