HandyLexLe schedeBanca datiArgomentiCronologiaHome page

 

Circolare INPS D.C. Prestaz. Temporanee - Uff. XII - 31 ottobre 1996, n. 211

"Oggetto: Legge n. 104/1992 - Agevolazioni a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave."

Nota bene: il disposto di questa circolare è stato parzialmente modificato, in particolare al paragrafo 5, dalla circolare 18 febbraio 1999, n. 37.


SOMMARIO:

- In caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese più permessi.
- In presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni (non handicappato) ammalato, e di uno handicappato, e ammessa la cumulabilità tra permessi di cui alla legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71.
- La madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai permessi.
- I giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".



1) PLURALITÀ DI HANDICAPPATI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE
A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti) si da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della legge 5.2.96, n. 104.

In adesione ai suddetti orientamenti si forniscono, pertanto, le seguenti disposizioni, da applicare nei confronti dei lavoratori aventi diritto ai benefici dell'art. 33 della legge n. 104 a carico dell'INPS.

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre, però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.

Il cumulo dei benefici può essere chiesto dai genitori di figli di età superiore ai 3 anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3 grado) del soggetto handicappato.

In merito ai presupposti (qualità di familiare, requisiti di convivenza, ecc.) ed alle modalità per usufruire delle agevolazioni di cui alla presente circolare si rinvia alle istruzioni contenute nella circ. n. 80 del 24.3.95.

A) Genitori
Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (Mod. HAND/1 genitori) quanti sono i figli per i quali la lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.

Ovviamente, se il richiedente è il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovrà risultare la rinuncia della madre, lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.

Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ogni ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validità.

Ciò che precede si riferisce alla richiesta da parte di uno stesso genitore, di giorni di permesso, superiori a tre nel mese, per figli handicappati che hanno più di tre anni di età.

Peraltro, è possibile riconoscere, qualora richiesto, i giorni di permesso (massimo 3) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli. E' anche possibile riconoscere fino a 3 giorni di permesso al padre lavoratore quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di assistere entrambi i figli.

Il richiedente deve rilasciare - non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali - una dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:

a) - non è in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli 3 gg. di permesso;
b) - nessun'altra persona familiare e non familiare, convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato (2);
c) - nessun parente o affine convivente dell'altro handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza a quest'ultimo;
d) - figli per i quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto di permesso in qualità di lavoratori portatori di handicap).

B) Parenti
Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniuge, da un parente o da un affine (entro il 3 grado) l convivente con l'handicappato, il richiedente dovrà presentare, ovviamente, la domanda sul Mod. HAND/2 parenti.

Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punto a) e d) della lett. A) (le dichiarazione dei punti b) e c) sono già presenti nell'attuale Mod. HAND 2/Parenti).

C) Lavoratori handicappati
Al lavoratore portatore di handicap, in situazione di gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave, possono essere riconosciuti , dietro sua richiesta, oltre ai giorni di permesso mensile per se stesso, ulteriori giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3 grado).

In tale ipotesi vale quanto precisato alla lett. A) sia in merito al numero di domande da inoltrare, (su Mod. HAND/1 se trattasi di genitore o su Mod. HAND/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato) sia in merito alla dichiarazione di responsabilità da rilasciare.

Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessità, in relazione alla natura dell'handicap (1) del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai tre, di cui già beneficia in quanto egli stesso portatore di handicap.


2) CUMULABILITA' TRA PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE N. 104/1992 E ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DI CUI ALLA LEGGE N. 1204/1971.
In merito alla cumulabilità, prevista espressamente dal 4 comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla legge 104/92 e le assenze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla legge 1204/71, art. 7 comma 2, cumulabilità che ha formato oggetto di chiarimento al paragrafo 2) della circ. 80 del 24.3.95, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96 del Ministero del Lavoro.

In presenza di più figli, tra i quali uno dia handicappato ed uno di età inferiore a 3 anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensione, (non retribuita ex lege n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi orari o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.

Se anche il figlio handicappato è di età inferiore a 3 anni ed affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex lege n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex lege 1204/71) per le restanti ore di lavoro (v. circ. n. 80/95), la malattia dell'altro figlio non handicappato (minore di 3 anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappato, di un parallela astensione (non retribuita) dal lavoro, per la malattia di tale figlio.

3) MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE PUBBLICA E PADRE LAVORATORE DIPENDENTE ASSICURATO ALL'INPS.
MADRE LAVORATRICE DIPENDENTE E PADRE LAVORATORE AUTONOMO E VICEVERSA.
Il padre lavoratore dipendente, assicurato all'INPS per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso indennizzati dall'INPS anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica - come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'INPS
(3) - a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in questione.

Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo indennizzata dall'INPS, trasferisce questo diritto (e non il diritto all'indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicché se quest'ultimo è in possesso dei requisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte dell'INPS, per i riposi di cui trattasi.

Si precisa, poi, che quanto previsto al paragrafo 4), 6 e 7 cpv. della circ. n. 80 del 24.3.95, a proposito del riconoscimento del diritto della lavoratrice dipendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e della non riconoscibilità di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della legge n. 104/92.

4) FRAZIONABILITA' DEI PERMESSI GIORNALIERI
A parziale modifica di quanto previsto al paragr. 1 della circ. n. 80/95, tenuto conto dell'orientamento recentemente assunto dal Ministero del Lavoro, si precisa che i giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di 3 gg. al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

Cosicché, se un lavoratore, con orario giornaliero di lavoro pari a 7 ore, comunque distribuite nella giornata, chiede 3 gg. di permesso mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso, fino a 6 permessi di 3 ore e mezza ciascuno.

5) PERMESSI FRUIBILI DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE DISABILE: CUMULABILITA' DEI PERMESSI ORARI E GIORNALIERI
In relazione a quanto previsto al paragr. 3 della circolare n. 80/95 (permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile), si precisa che il lavoratore handicappato in situazione di gravità che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni lavorativi nel mese X 2) ed il totale delle ore corrispondente all'orario giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).
Esempio: lavoratore con orario giornaliero di lavoro di 8 ore. Giorni lavorativi nel mese = 22. Ore di permesso spettanti nel mese = 44.Giorni di permesso fruiti = 3 (per un totale di 24 ore). Il lavoratore può chiedere, oltre ai tre giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di 2 ore massime giornaliere.

Il Direttore Generale  Trizzino

Note
(1) - Tale requisito è stato espressamente indicato dal Consiglio di Stato: la natura dell'handicap, pertanto, deve formare oggetto di valutazione da parte dei medici di Sede al fine del riconoscimento del diritto a fruite di un numero di giorni superiore a tre.
(2) - Anche tale condizione è espressamente prevista dal Consiglio di Stato.
(3) - Lo stesso vale anche per le madri lavoratrice che, pur non essendo dipendenti da Ente pubblici (es.: ENEL, dipendenti ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le prestazioni economiche di maternità gestita dall'INPS.

 

Torna su